F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 14 Novembre 2013 (62) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BERNARDO FARRUGGIO, MARIA GRAZIA FARRUGGIO, CLAUDIO ROSSETTI, GAGLIARDO GAGLIARDI, BRUNO CIARI – (Fallimento Società AS Calcio Figline Srl) – (nota n. 1064/585 pf12-13 AM/ma del 13.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 14 Novembre 2013 (62) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BERNARDO FARRUGGIO, MARIA GRAZIA FARRUGGIO, CLAUDIO ROSSETTI, GAGLIARDO GAGLIARDI, BRUNO CIARI – (Fallimento Società AS Calcio Figline Srl) - (nota n. 1064/585 pf12-13 AM/ma del 13.9.2013). Il deferimento Con provvedimento del 13 settembre 2013 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Bernardo Farruggio, dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, rivestente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della AS Calcio Figline srl, nonché socio maggioritario al 65% delle quote sociali, nonché liquidatore dal 29 settembre 2010 al 6 ottobre 2011, data di intervenuta dichiarazione di fallimento della Società, per rispondere: - della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF e all’art. 19 Statuto FIGC – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale, causando la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2010/11, lo svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario; - della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, e dell’art. 8, cc. 1, 2 e 4, CGS per avere commesso atti tesi ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica tramite il deposito presso la COVISOC, in sede di reclamo, di una garanzia bancaria - dichiarata poi dalla stessa COVISOC non idonea - al fine di ingiustamente ottenere per la propria Società, in mancanza dei previsti requisiti, l’iscrizione al Campionato di Prima Divisione 2010/11; - della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, e dell’art. 8, cc. 1,2 e 4, CGS per avere commesso atti tesi ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica tramite la dichiarazione, risultata poi non veritiera, di aver provveduto al ripianamento delle perdite gestionali e, dunque, di aver superato la situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c. Maria Grazia Farruggio, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – e dell’art. 19 Statuto FIGC, per avere, col proprio comportamento, contribuito alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale, causando la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2010/11, lo svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario; Claudio Rossetti, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – e dell’art. 19 Statuto FIGC, avendo ricoperto, per il periodo dal 24 settembre 2009 al 28 settembre 2010 la carica di consigliere delegato, contribuendo, col proprio comportamento, alla cattiva gestione della Società, al dissesto economico patrimoniale, e alla mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario; Gagliardo Gagliardi, consigliere di amministrazione della Società dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, e possessore del 10% delle quote sociali, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – e dell’art. 19 Statuto FIGC, avendo contribuito a determinare, col proprio comportamento condivisivo, privo di dissociazioni dalla gestione dei legali rappresentanti, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e del suo fallimento; Bruno Ciari, consigliere di amministrazione della Società dal 28 giugno 2008 al 28 settembre 2010, titolare al 10% delle quote societarie, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo contribuito a determinare, col proprio comportamento condivisivo, privo di dissociazioni dalla gestione dei legali rappresentanti, alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e del suo fallimento. Degli odierni deferiti, invece, solo i Signori Gagliardi e Ciari hanno fatto pervenire un’unitaria memoria difensiva nella quale, in sintesi, preliminarmente si eccepisce la improcedibilità del procedimento posto che le attività di indagine della Procura federale sarebbero iniziate solo nel febbraio 2013, con ciò non rispettando i termini posti dall’art. 32 c.11 CGS, mentre la conoscibilità dell’intervenuto fallimento da parte della Procura sarebbe dovuta esistere fin dall’ottobre 2011, data della sentenza dichiarativa, e, dunque, da quella data sarebbe dovuto partire il termine per l’avvio delle indagini e, poi, la conclusione delle stesse nel rispetto di quanto stabilito dal CGS; nel merito, nel richiedere il rigetto del deferimento, si ribadisce la non colpevolezza dei due deferiti in quanto mai amministratori della Società, privi di deleghe operative e, dunque, nell’impossibilità di impedire il compimento di eventuali fatti dannosi a carico della Società. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Bernardo Farruggio, Maria Grazia Farruggio, Claudio Rossetti, Gagliardo Gagliardi e Bruno Ciari, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Bernardo Farruggio, Maria Grazia Farruggio, Claudio Rossetti, Gagliardo Gagliardi e Bruno Ciari, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bernardo Farruggio, sanzione dell’inibizione di mesi 60 (sessanta) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta) e € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Sig.ra Maria Grazia Farruggio, sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 2 (due) e € 5.000,00 (€ cinquemila/00); pena base per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell’inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per il Sig. Gagliardo Gagliardi, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Bruno Ciari, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Bernardo Farruggio, sanzione dell’inibizione di mesi 40 (quaranta) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per la Sig.ra Maria Grazia Farruggio, sanzione dell’inibizione di anni 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); - per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); - per il Sig. Gagliardo Gagliardi, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); - per il Sig. Bruno Ciari, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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