COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 14/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. SIGNOR CIAGLIA NICOLA NINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERCHIO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 2 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. FIDANZA FELICE, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 18.09.2010, QUALE CALCIATORE PER LA PROPRIA SOCIETÀ’ IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI APPARTENENZA; – DEL SIG. PANEI ROBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMI 1 E 4 E 40, COMMI 2 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. FIDANZA FELICE, NELLA STAGIONE 2012 – 2013, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE A FAVORE DELLA PROPRIA SOCIETÀ’, TESSERANDOSI ALTRESÌ PER LA SOCIETÀ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013, PUR ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON ALTRA SOCIETÀ, ED INVERO NON VIGILANDO OPPORTUNAMENTE SULLA CIRCOSTANZA CHE TRATTAVASI DI SOGGETTO GIÀ TESSERATO, QUALE CALCIATORE PER LA SOCIETÀ A.S.D. CERCHIO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERCHIO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 14/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. SIGNOR CIAGLIA NICOLA NINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERCHIO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 2 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. FIDANZA FELICE, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 18.09.2010, QUALE CALCIATORE PER LA PROPRIA SOCIETÀ’ IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI APPARTENENZA; - DEL SIG. PANEI ROBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMI 1 E 4 E 40, COMMI 2 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. FIDANZA FELICE, NELLA STAGIONE 2012 – 2013, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE A FAVORE DELLA PROPRIA SOCIETÀ’, TESSERANDOSI ALTRESÌ PER LA SOCIETÀ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013, PUR ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON ALTRA SOCIETÀ, ED INVERO NON VIGILANDO OPPORTUNAMENTE SULLA CIRCOSTANZA CHE TRATTAVASI DI SOGGETTO GIÀ TESSERATO, QUALE CALCIATORE PER LA SOCIETÀ A.S.D. CERCHIO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERCHIO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO; Con nota del 30.07.2013 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra riportati per gli addebiti ivi specificati. Con la racc. a.r. del 7.1102013, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 11.11.2013, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive . Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché i soggetti deferiti i quali, preliminarmente, chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni che venivano concordate nella misura: Ciaglia Nicola e Panei Roberto, inibizione di mesi due A.S.D. Cerchio e A.S.D. Marsica Calcio 2006 l’ammenda di € 340,00 ciascuna. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua le sanzioni indicate, visto l’art. 23 C.G.S., DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere ai Sigg.ri Ciaglia Nicola e Panei Roberto, l’inibizione di mesi due e alle società A.S.D. Cerchio e A.S.D. Marsica Calcio 2006 l’ammenda di € 340,00 ciascuna. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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