F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 19 Novembre 2013 (67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), GIUSEPPE MIO (Consigliere d’amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), PAOLO MIO (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl – (nota n. 1090/492 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 19 Novembre 2013
(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), GIUSEPPE MIO (Consigliere d’amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), PAOLO MIO (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl - (nota n. 1090/492 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).
Il Vice Procuratore federale vicario ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
1) Francesco Mio, institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della Società; Presidente del consiglio d’amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 fino al 21 luglio 2010, nonché detentore del 25% delle quote sociali per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della CO.VI.SO.C di un contratto di sponsorizzazione simulato con la GMD Srl, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F1), C3.8), C3.14), E1) e E2); per la violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F2), C1), C4), D4), D6) e D7; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F3), C2 e C3.10);
2) Giuseppe Mio, consigliere d’amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010, nonché detentore del 25% delle quote sociali per la violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F2), C1), C4), D4), D6) e D7); per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00)
nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F3), C2) e C3.10);
3) Paolo Mio, institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della Società; consigliere d’amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010, nonché detentore del 12,5% delle quote sociali: per la violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F2), nonché C1), C4), D4), D6) e D7); per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F3), C2) e C3.10);
4) la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai Sig.ri Dino Mio e Francesco Mio, rappresentanti legali della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, e a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dal propri dirigenti Sig.ri Giuseppe Mio e Paolo Mio, amministratori della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento. All’inizio della riunione odierna la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC, che preveda un sistema di competizione con classifica a punteggio, e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Per gli altri deferiti il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 5 (cinque) anni di inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per Francesco Mio, 3 (tre) anni di inibizione e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno per Giuseppe Mio e Paolo Mio. Il difensore dei deferiti ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti ed in via subordinata una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura federale. Il presente procedimento è stato aperto dalla Procura federale a seguito di notizie di stampa del dicembre 2012 relative ad un’indagine penale sulla Società Calcio Portogruaro Summaga Srl per contratti di sponsorizzazione non veridici. Successivamente la Procura federale ha avuto accesso agli atti del procedimento penale n. 12949/2011 R.G.N.R. pendente per tali fatti dinnanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. In seguito alla conclusione delle indagini preliminari ha quindi acquisito presso la Guardia di Finanza di Portogruaro, copia di atti e documenti utilizzabili nel presente procedimento sportivo. Tali elementi unitamente alle relazioni ispettive della COVISOC del 23/2/2008, 8/10/2008, 30/1/2009, 29/5/2009, 20/11/2009, 24/3/2010 e 17/9/2010, hanno consentito di ricostruire i fatti con assoluta certezza. In primo luogo risulta pienamente provato che il contratto di sponsorizzazione di euro 1.800.000,00 apparentemente stipulato in data 1/8/2007 tra la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl e la Società GMD SRL, nella persona del Sig. Ennio Pavese, sottoscritto dal defunto Dino MIO all’epoca dei fatti amministratore unico della Società calcistica, alla presenza del deferito Francesco Mio, all’epoca dei fatti socio e institore della Società calcistica con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza, venne simulato al solo fine di alterare i dati di bilancio e, in particolare, di favorire la regolarità del rapporto ricavi/indebitamento al 30/9/2007. Il Sig. Ennio Pavese, procuratore della Società GMD Srl ha ammesso di aver simulatamente stipulato in data 1/8/2007 un contratto di sponsorizzazione con il Calcio Portogruaro Summaga Srl al solo scopo di far figurare maggiori ricavi in bilancio in vista del controllo periodico da parte della CO.VI.SO.C.. Infatti tale contratto simulato non era mai stato oggetto di contabilizzazione. Inoltre risulta provato che la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl abbia iscritto nel bilancio al 30/6/2008 tre contratti di sponsorizzazione, risultati non veridici all’esito delle indagini esperite dall’autorità giudiziaria, per complessivi euro 1.100.000,00 apparentemente conclusi con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), alterando i dati patrimoniali ed economici del bilancio ufficiale. La non veridicità di tali contratti è stata confermata dai rappresentanti legali delle tre Società che hanno disconosciuto le firme apparentemente apposte sui documenti. In particolare il legale rappresentante della Società GESTIM Immobiliare Srl e della Società FINTEC Srl Gianni Moro, ha dichiarato di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, tanto meno di sponsorizzazione, con la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, né di aver avuto contatti con dirigenti di tale Società; di non aver mai sottoscritto alcun contratto, disconoscendo le firme apparentemente apposte in calce agli stessi ed esibendo, a suffragare ciò, la propria carta d’identità dalla quale “ictu oculi” si evinceva l’ apocrifia delle stesse; il Moro ha altresì precisato che nella contabilità delle citate ditte non era rilevabile alcun rapporto intercorso con la Società di calcio in questione. Inoltre Elena Grespan, commercialista depositaria delle scritture contabili della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl ha riferito di aver presentato le dichiarazioni fiscali dal periodo 1/7/2007 – 30/6/2008 e successive, ma di non aver avuto mai cognizione dei contratti di sponsorizzazione in questione. Infine Luca Valente, ex dipendente della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl procacciatore di contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, ha riferito che dall’agosto 2007 al dicembre 2009, aveva procurato vari contratti, ma non aveva mai partecipato alla stesura dei tre succitati contratti di sponsorizzazione, ipotizzando che le firme in calce potessero essere state apposte dal deferito Francesco Mio. In conclusione esponendo le false sponsorizzazioni per il 2007 e stornandole nel 2008, la Società ha pagato più imposte nel primo anno e meno nel secondo, rispetto a quanto avrebbe dovuto, con un illegittimo vantaggio netto fiscale di euro 300.000,00 circa. Inoltre senza di esse il patrimonio netto del Portogruaro Summaga avrebbe assunto valori negativi ed il capitale sociale si sarebbe di conseguenza azzerato. La Società sarebbe rientrata quindi nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del Codice Civile. Infine nell’ambito dell’ordinamento sportivo le suddette condotte fraudolente, come esaustivamente esposto nei rapporti della COVISOC acquisiti agli atti, hanno consentito alla Società di partecipare al campionato di Lega Pro, Prima Divisione nella stagione 2009/10, al quale non avrebbe avuto diritto a partecipare in assenza del requisito patrimoniale prescritto dalla normativa federale nel Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009, alterando il campionato in danno delle altre compagini che vi hanno partecipato e di quelle che avrebbero potuto legittimamente parteciparvi. Ricordiamo che la Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 29/5/2013 n. 1366 ha tra l’altro affermato non solo la “natura pubblica dei fondi C.O.N.I. gestiti dalla FIGC in relazione alle ipotesi di reato di truffa aggravata e altri reati avendo riguardo alla impropria gestione dei fondi stessi”, ma ha sostenuto anche che “…deve affermarsi adesso che analoga natura va riconosciuta alle attività svolte al fine di garantire il “regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”. A ciò consegue che i controlli CO.VI.SO.C. sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati.” Tali condotte configurano le violazioni disciplinari contestate nel deferimento che nella fattispecie appaiono di particolare gravità attese l’elevata rilevanza economica e la complessa preordinazione delle stesse, che ha richiesto una serie coordinata di azioni fraudolente tese alla realizzazione del duplice scopo di eludere la normativa fiscale e ottenere l’iscrizione ad un campionato al quale la deferita non avrebbe avuto diritto di partecipare. Sono meritevoli della massima sanzione disciplinare le violazioni ascrivibili al deferito Francesco Mio, institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all’esercizio di attività della Società, Presidente del consiglio d’amministrazione della Società dal 5 settembre 2008 fino al 21 luglio 2010, nonché socio della stessa con il 25% delle quote dal 24 giugno 2008 al 22 luglio 2010. Egli infatti è diretto responsabile delle seguenti condotte:
1) aver partecipato in data 1/8/2007 alla predisposizione e sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione simulato, stipulato con la Società GMD Srl;
2) aver partecipato alla formazione dei contratti non veridici, asseritamente stipulati con la Società FINTEC Srl, datato 12/1/ 2008, e con la Società GESTIM Immobiliare Srl, datato 29/2/2008;
3) aver dichiarato agli ispettori della COVISOC nel corso della verifica dell’8/10/ 2008, cui ha partecipato personalmente, l’annullamento per risoluzione consensuale del contratto simulato con la GMD Srl stipulato in data 1/8/2007;
4) aver presentato i contratti non veridici con le Società FINTEC Srl, GESTIM Immobiliare Srl e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. agli ispettori della COVISOC nel corso della verifica del 30/1/2009, cui ha partecipato personalmente;
5) aver inserito i contratti non veridici con le Società FINTEC Srl, GESTIM Immobiliare Srl e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. nel bilancio al 30/6/2008 e nel bilancio semestrale al 31/12/ 2008;
6) aver formato e sottoscritto le scritture private non veridiche del 21/9/ 2009 con GESTIM Immobiliare Srl e con la FINTEC Srl e del 28/9/2008 con la C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. con cui si simulava la risoluzione dei contratti di sponsorizzazione del febbraio 2008;
7) aver inserito le sopravvenienze passive per l’importo di 1.100.000 EURO, derivanti dalle scritture private non veridiche con le Società FINTEC Srl, GESTIM Immobiliare Srl e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. con cui si simulava la risoluzione dei contratti di sponsorizzazione del febbraio 2008, nel bilanci di esercizio al 30 giugno 2009;
8) aver presentato le dichiarazioni fiscali conseguenti ai bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009, ottenendo un indebito beneficio fiscale di circa 300.000 euro. Le infrazioni contestate al Francesco Mio sono di gravità tale da meritare non solo il massimo edittale della sanzione dell’inibizione ma anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. I deferiti Paolo Mio e Giuseppe Mio hanno approvato, in qualità di membri del consiglio di amministrazione e di soci, il bilancio semestrale al 31 dicembre 2008 contenente la valutazione di crediti insussistenti. Inoltre hanno approvato, in qualità di membri del consiglio di amministrazione e di soci, il bilancio di esercizio al 30 giugno 2009, contenente la sopravvenienza passiva per euro 1.100.000,00, in realtà insussistente. Appare provata una loro concorrente partecipazione alle condotte ascritte al Francesco Mio limitatamente ai fatti anche a loro ascritti. Peraltro anche nella più benevola delle ipotesi sono sicuramente venuti meno al dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima. Per loro sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC che preveda un sistema di competizione con classifica a punteggio, e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl. Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:
- inibizione di anni 5 (cinque) per Francesco Mio, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno per Giuseppe Mio e Paolo Mio.
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