F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 19 Novembre 2013 (68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI, LUCA PAGLIUSO FABIANO, PAOLO PAGLIUSO FABIANO, GIUSEPPE CITRIGNO, FRANCESCO IANNUCCI – (Fallimento Società Cosenza Calcio 1914 Srl) – (nota n. 1089/665 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 19 Novembre 2013
(68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI, LUCA PAGLIUSO FABIANO, PAOLO PAGLIUSO FABIANO, GIUSEPPE CITRIGNO, FRANCESCO IANNUCCI – (Fallimento Società Cosenza Calcio 1914 Srl) - (nota n. 1089/665 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).
Con nota del 16.9.2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale i Signori Funari Eugenio, Pagliuso Fabiano Luca, Pagliuso Fabiano Paolo, Citrigno Giuseppe e Iannucci Francesco, per rispondere: - Funari Eugenio, quale amministratore unico e socio di riferimento della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl dal 19.2.2011 al 7.11.2012, data della dichiarazione di fallimento, della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in relazione anche al principio della corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto federale, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società ed il suo dissesto economico-patrimoniale, con conseguente mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2011/2012, svincolo dei calciatori tesserati e successivo fallimento della stessa, così come meglio specificato nell’atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 10 – B 4 – B5 – C3 – D 6 – D 7 e D 8; - Pagliuso Fabiano Luca, della violazione: 1) dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, comma 5, del CGS e in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, quale socio di maggioranza della Società Cosenza Calcio 1914 Srl dal giugno 2010 al settembre 2010 e poi socio di controllo dal settembre 2010 al febbraio 2011, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della vendita delle proprie quote a valore simbolico, anche per avere omesso i doveri di controllo sugli amministratori, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento e, in particolare, ai punti A 9 E A 10, B1, B2, E B3, C2 e C3; 2) dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, quale socio di riferimento e consigliere di amministrazione dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, anche per non avere espresso alcun dissenso sulla gestione degli altri amministratori, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle ai punti A10, B1 e B2, C2; - Pagliuso Fabiano Paolo, membro del consiglio di amministrazione della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Presidente del consiglio di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle di cui ai punti A10, B2 e B3, C2 e C3, e D8; - Citrigno Giuseppe, membro del consiglio di amministrazione della Società dal 10 agosto 2010 al 5 ottobre 2010, Presidente del consiglio di amministrazione dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010 e consigliere di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica di Presidente; nonché per non avere espresso dissenso sulla cattiva gestione della Società nei periodi nei quali ha ricoperto il ruolo di amministratore privo di deleghe, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle di cui ai punti A10, B2 e B3, C2 e C3; - Iannucci Francesco, membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Società dal 26 marzo 2010 al 18 agosto 2010 e consigliere di amministrazione dal 18 agosto 2010 al 20 dicembre 2010, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle di cui ai punti A10, B1 e B3, C2 e C3, D4. Con separate memorie in atti, i signori Luca e Paolo Pagliuso Fabiano, contestati i fatti loro ascritti per asserita mancanza di prova sul punto, hanno concluso per il loro proscioglimento. All’udienza del 14.11.2013 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - anni 5 (cinque) di inibizione e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per Funari Eugenio; - anni 4 (quattro) di inibizione e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per Pagliuso Fabiano Luca; - anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Pagliuso Fabiano Paolo; - anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Citrigno Giuseppe; - anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Iannucci Francesco. I procuratori dei deferiti Luca e Paolo Pagliuso Fabiano si sono riportati alle memorie. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. Il deferimento è fondato. Il 7.11.2012 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl Secondo il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n.21/CF del 28 giugno 2007) richiamato dalla Procura, già da tempo fatto proprio dall’adita Commissione (C.U. n.36 CDN del 20.11.2008), per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Allo stesso modo, secondo il principio stabilito dalla CGF con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n.3/CGF), i componenti del consiglio di amministrazione di una Società a responsabilità limitata quale la Società Cosenza CALCIO 1914, sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L’esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione (C.U. n. 71/CDN del 7 marzo 2013) e della CGF del 17 aprile 2013 (C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Alla luce dei su esposti principi, si osserva quanto segue. Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la proprietà della Società è stata detenuta da tre diversi soggetti: a) la famiglia Carnevale (Giuseppe, Ernesto e Alotta Rosa Anna) - anche attraverso la F.A.T.A. Srl (da febbraio 2010 a settembre 2010); b) il Sig. Luca Pagliuso Fabiano (da settembre 2010 a febbraio 2011); c) il Sig. Eugenio Funari (da febbraio 2011 alla sentenza di fallimento intervenuta a novembre 2012). Al passaggio di proprietà hanno fatto riscontro i cambiamenti registrati nella composizione degli organi sociali. L’evoluzione societaria evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie già dalla stagione sportiva 2009/10 e dal bilancio al 30 giugno 2009 per effetto dello squilibrio tra ricavi e costi di produzione. Nel medesimo periodo, le relazioni COVISOC ed i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l’inosservanza, ad opera di tutti gli amministratori succedutisi, ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie. Nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, la Società Cosenza Calcio 1914 Srl ha disputato il Campionato di Lega Pro, Prima Divisione, con retrocessione, al termine della seconda stagione, nel Campionato di Seconda Divisione, cui non è stata ammessa per il campionato 2011/2012 per il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico – finanziari” previsti dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011 (C.U. n. 19/A del 18.7.2011). Alla mancata ammissione del Campionato di competenza ha fatto seguito lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 40/A del 21 luglio 2011), con conseguente cessazione dell’attività, tanto che nella stagione 2011/2012 veniva iscritta al Campionato Nazionale di Serie D la “Nuova Cosenza Calcio”, non avente alcun rapporto soggettivo con la fallita Società. Sul piano economico – patrimoniale le risultanze documentali evidenziano, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento: a) un bilancio al 30.6.2010, approvato il 20.12.2010, con una perdita di €903.140,00 derivante, rispetto al bilancio precedente, da un accresciuto squilibrio tra costi di produzione e ricavi per € 1.462.811,00; b) ulteriori perdite per € 460.148,92 alla data del 31.1.2011, con conseguente deliberazione di riduzione del capitale sociale da € 1.500.000,00 ad € 136.711,08; c) ulteriori perdite per € 183.901,19 al 20.5.2011, superiori al capitale sociale di € 136.711,08; d) deliberazione del 22.6.2011 di azzeramento del capitale sociale, di sua ricostituzione ad € 100.000,00 con sovraprezzo in denaro per € 47.190,11 da destinare a copertura integrale della residua perdita, nonché di aumento del capitale sociale, mai realizzato, ad € 1.000.000,00. La gravità della situazione societaria emerge, altresì, dai controlli di gestione eseguiti dalla COVISOC il 30.4 ed il 29.10.2010 e, da ultimo, il 30.3.2011. L’ultima ispezione ha evidenziato tutte le criticità già emerse: a) l’ultimo stipendio corrisposto ai tesserati risultava essere quello del mese di ottobre 2010, con parziali saldi per i mesi di novembre e dicembre 2010; b) irregolarità nel versamento di imposte e contributi; c) bilancio al 30.6.2010 approvato a dicembre del medesimo anno con una perdita di €903.140,00 cui al momento dell’ispezione non era ancora seguito l’abbattimento del capitale sociale; omesso deposito dei parametri P/A e R/I. Le criticità riscontrate, alfine, hanno più volte determinato, su deferimento della Procura Federale, numerose decisioni di questa Commissione per le constatate e reiterate violazioni delle NOIF e del CGS, come da CC.UU. n. 56 dell’8.2.2011, n. 58 del 17.2.2011,
n. 62 del 2.3.2011, n. 76 dell’8.4.2011, n. 1 del 6.7.2011, n. 44 del 29.11.2012 e n. 100 del 12.6.2013. Con riferimento ai singoli incolpati, la responsabilità del Sig. Eugenio Funari emerge dalla ispezione COVISOC del 30.3.2011; dalla violazione degli obblighi gestionali e finanziari sanzionati dagli organi di Giustizia (CC.UU. CDN n. 1 del 6.7.2011; n. 44 del 29.11.2012 e n. 100 del 12.6.2013); dalla mancanza dei requisiti per l’iscrizione al campionato professionistico 2001/2012, cui ha fatto seguito lo svincolo d’autorità dei tesserati. Quanto a Pagliuso Fabiano Luca, al momento del suo acquisto delle quote societarie, la Società già versava in uno stato di generale disordine amministrativo tale da ritenere, alla luce delle ispezioni COVISOC e del mancato pagamento di stipendi, ritenute fiscali e ritenute contributive, la non veridicità dei fatti gestionali annotati nelle scritture contabili. La grave situazione in cui la Società già versava in questo periodo, sicuramente nota al Pagliuso Fabiano Luca, è testimoniato, viepiù, dalla cessione delle proprie quote sociali, a febbraio del 2011, ad un prezzo appena simbolico (quota del 41% pari a nominali € 636.150,00 ceduta al prezzo di € 36.650,00 e quota del 44.90 % pari a nominali € 673.500,00 al prezzo di €1,00); mentre il bilancio al 30.6.2010 – approvato il 20.12.2010 – evidenziava già una perdita di circa € 900.000,00, nonostante tra i ricavi fossero stati allocati circa 1.700.000,00 euro per “Proventi diversi”, non meglio specificati in alcun allegato e/o relazione di bilancio. A tale proposito, stante il richiamato principio affermato dalla CGF, a nulla rileva l’osservazione del difensore del deferito in ordine alla breve durata del periodo in cui questi avrebbe rivestito la carica di consigliere, non essendo comunque emerso alcun atto di dissenso rispetto alla gestione in corso ed alla situazione economico-finanziaria della Società, non senza sottacere del suo ruolo di socio di maggioranza da giugno 2010 a settembre 2011 e di socio di controllo da settembre 2010 a febbraio 2011. Quanto al Sig. Pagliuso Fabiano Paolo, nel momento in cui questi cessava dalla carica di Presidente del CdA., la Società versava già in stato di decozione per effetto dei comportamenti al medesimo addebitati, come emerge dalle risultanze dell’ispezione COVISOC del 30.3.2011, dalle perdite maturate al 31 gennaio 2011, pari ad €460.198,92 e dalle sanzioni irrogategli da questa Commissione con delibera dell’8.4.2011 (C.U. n. 76 dell’8.4.2011) per non avere provveduto, entro i termini previsti, al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010. Le medesime considerazioni di cui sopra valgono con riferimento alle posizioni di Citrigno Giuseppe e Iannucci Francesco. Al momento della loro cessazione dalle cariche di amministratori esecutivi, la Società era già in stato di decozione per effetto dei loro comportamenti, come evidenziano le risultanze ispettive della COVISOC del 29.10.2010 e 30.3.2011; le risultanze del bilancio al 30.6.2010 approvato il 20.12.2010, riportante una perdita di € 903.140,0; le ulteriori perdite maturate al 31.1.2011, pari ad € 460.198,92; le sanzioni loro comminate da questa Commissione con delibera dell’8.2.2011 (C.U. n. 56 in pari data) per la mancata attestazione, nei termini previsti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nonché, quanto al solo Iannucci, per l’omesso deposito del prospetto R/I calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010 (C.U. n. 62 del 2.3.2011). Valutato che per la graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti va tenuto conto del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche, alla luce delle contestazioni mosse e delle risultanze procedimentali, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- Funari Eugenio, inibizione di anni 5 (cinque) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
- Pagliuso Fabiano Luca, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- Pagliuso Fabiano Paolo, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- Citrigno Giuseppe, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- Iannucci Francesco, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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