COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 21/ R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Polisportiva Mazzola avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Siena ha inflitto la sanzione della squalifica fino al giorno 1 gennaio 2014al calciatore Baiano Michele.(C.U. n. 18 del 16/10/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 21/ R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Polisportiva Mazzola avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Siena ha inflitto la sanzione della squalifica fino al giorno 1 gennaio 2014al calciatore Baiano Michele.(C.U. n. 18 del 16/10/2013). I reiterati atti di violenza compiuti dal Calciatore Baiano nei confronti di un avversario hanno indotto il G.S. territorialmente competente ad assumere il provvedimento che, indicato in epigrafe, viene tempestivamente impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore. La reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del Tesserato, chiede una riduzione della sanzione comminata invocando, quale attenuante, l’essere stato il calciatore oggetto di continue allusioni razziste da parte dell’avversario, allusioni culminate nella frase “Nero di m…” che ha determinato l’atto di violenza qui in esame. La C.D.T. ricorda ancora una volta come le decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva vengono assunte sulla base degli atti ufficiali di gara e, in particolare, dal rapporto di gara e dall’eventuale supplemento. Nel caso di specie il D.G. con tale ultimo documento, espressamente richiesto dalla Giudicante, ha specificato di non aver udito, nei minuti precedenti l’episodio addebitato al Baiano, alcun tipo di frase razzista e, ancor più che il calciatore non lo ha informato circa eventuali offese di qualsiasi stampo rivoltegli dall’avversario Riccio, successivamente colpito, venendo in tal modo ad essere smentito l’assunto della reclamante. Rileva inoltre la C.D.T. che non è consentito ad alcun tesserato di reagire ad eventuali provocazioni subite, da qualsiasi parte ed in qualsiasi modo esse avvengano. Appurata la sussistenza del fatto, il provvedimento impugnato è del tutto fondato avendo il G.S. applicato il disposto di cui alla lettera c) del IV comma dell’art. 19 del C.G.S., in considerazione della reiterazione degli atti di violenza compiuti sull’avversario dal Baiano il quale ha desistito unicamente dopo l’intervento dei compagni di squadra. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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