COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – PIEVESE DISPUTATA A MAGIONE IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GATTI DENNY PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE - PIEVESE DISPUTATA A MAGIONE IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GATTI DENNY PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Magione Calcio, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato integralmente il referto ed in particolare ha precisato di essere stato apostrofato dal calciatore Gatti Denny con le frasi offensive e minacciose descritte nel predetto referto; frasi peraltro confermate, correttamente, dalla società reclamante in sede di audizione. Il direttore di gara ha precisato inoltre che non vi è stato nessun contatto fisico con il calciatore. Alla luce di quanto precede appare equo ridurre la squalifica comminata dal G.S. al calciatore Gatti Denny a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. • In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Gatti Denny a quattro giornate di gara effettive. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it