COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Fratte Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 24 del 30/10/2013 – Squalifica per nove giornate giocatore Bergamin Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Fratte Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 24 del 30/10/2013 – Squalifica per nove giornate giocatore Bergamin Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Fratte ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 30/10/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per nove giornate a carico del calciatore Bergamin Matteo, perché : “riferisce il direttore di gara che il giocatore dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario con una gomitata alla testa, sferrava un violento pugno ad un altro avversario procurandogli una ferita allo zigomo di entità tale da necessitare delle cure medico ospedaliere”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto ricorso presentato dalla Società Fratte; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato i fatti così come descritti nel suo referto di gara, precisando che il tafferuglio descritto dai Dirigenti dell’A.C. Fratte é stato successivo al pugno inferto dal Bergamin (Fratte), il quale, peraltro, sottratto dalla reazione dei calciatori della Pol. Mottinello Nuovo dallo stesso direttore di gara, ammetteva la propria responsabilità e si scusava con l’arbitro medesimo; valutata la sanzione a carico del giocatore Bergamin Matteo che appare equa rispetto agli addebiti ascritti; tenuto presente il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Fratte; - di confermare la squalifica per nove giornate a carico del calciatore Bergamin Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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