COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Brentella Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 – Ammenda di € 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 15/12/2013 Allenatore Crivellaro Riccardo; Squalifica per 4 giornate giocatore Rizzi Marco – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Brentella Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 – Ammenda di € 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 15/12/2013 Allenatore Crivellaro Riccardo; Squalifica per 4 giornate giocatore Rizzi Marco – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Brentella ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 21 del 30/10/2013 con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insulti e minacce all’arbitro durante la gara”. - Squalifica sino al 15/12/2013 a carico dell’allenatore Crivellaro Riccardo : “per aver offeso ripetutamente l'arbitro con espressioni volgari, reiterando tale comportamento anche dopo essere stato allontanato dal campo per averlo nuovamente insultato e irriso a fine gara davanti ai giocatori della sua squadra, invitandoli a non stringergli la mano”. - Squalifica per quattro gare effettive a carico del giocatore Rizzi Marco : perchè, mentre si trovava in panchina in segno di protesta contro una decisione arbitrale andava in escandescenze colpendo la panchina con i pugni e, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento minaccioso verso il medesimo, tirandolo per la maglia e reiterando le offese sino all'uscita dal campo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Brentella; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che nel referto arbitrale gli accadimenti sono stati descritti in maniera inequivocabile ed esaustiva; valutati i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrui in relazione agli addebiti ascritti; tenuto presente il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Brentella; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società; - di confermare la squalifica fino al 15/12/2013 a carico dell’allenatore Crivellaro Riccardo; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Rizzi Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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