COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Romano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 24 del 30/10/2013 – Squalifica Allenatore Castellan Graziano sino al 2/12/2013 – Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Romano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 24 del 30/10/2013 – Squalifica Allenatore Castellan Graziano sino al 2/12/2013 – Campionato Allievi Provinciali La Società A.S.D. Romano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 30/10/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 2/12/2013 a carico dell’allenatore Castellan Graziano : “perché incitava i propri giocatori al gioco violento”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto ricorso presentato dalla Società ASD Romano; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che nel referto arbitrale gli accadimenti sono stati descritti in maniera puntuale e inequivocabile; valutata la sanzione assunta in primo grado nei confronti del Sig. Castellan Graziano e ritenuta congrua la stessa in relazione ai fatti addebitatigli P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società ASD Romano; - di confermare la squalifica sino al 2/12/2013 a carico dell’allenatore Castellan Graziano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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