COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Provese A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 6/11/2013 – Squalifica per sei giornate Giocatore Ergazzori Matteo – Campionato Allievi Provinciali
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S. Provese A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del
6/11/2013 – Squalifica per sei giornate Giocatore Ergazzori Matteo – Campionato Allievi Provinciali
La Società U.S. Provese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di
Verona e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 6/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per sei
giornate a carico del giocatore Ergazzori Matteo : “espulso per comportamento blasfemo e proteste vivaci nei confronti
dell’arbitro, alla notifica del provvedimento assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso. In seguito
teneva condotta intimidatoria e gravemente offensiva in qualità di spettatore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto ricorso presentato dalla Società Provese;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
rilevato che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da
attribuirsi allo stesso (ex art. 35 comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva);
valutato il giudizio del Giudice Sportivo di primo grado,
ritenuto congruo il provvedimento sanzionatorio assunto a carico del calciatore Ergazzori Matteo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Provese;
- di confermare la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Ergazzori Matteo
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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