F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 21 Novembre 2013 (80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D’AMICO Andrea, LIPPI Davide, PASQUALIN Luca, D’AMICO Alessandro, CARPEGGIANI Bruno, CARPEGGIANI Augusto, MARTORELLI Giocondo, CAPUCHO Jedaias Neves, RUBIN Matteo, MEGGIORINI Riccardo, PEDERZOLI Mauro, CAIRO Urbano, DE LAURENTIIS Aurelio, LEONARDI Pietro, SEMERARO Pierandrea, PORCEDDA Sergio e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12 SP/blp del 30.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 21 Novembre 2013 (80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D’AMICO Andrea, LIPPI Davide, PASQUALIN Luca, D’AMICO Alessandro, CARPEGGIANI Bruno, CARPEGGIANI Augusto, MARTORELLI Giocondo, CAPUCHO Jedaias Neves, RUBIN Matteo, MEGGIORINI Riccardo, PEDERZOLI Mauro, CAIRO Urbano, DE LAURENTIIS Aurelio, LEONARDI Pietro, SEMERARO Pierandrea, PORCEDDA Sergio e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12 SP/blp del 30.9.2013). Con provvedimento del 30.9.2013 la Procura federale ha deferito: 1) Capucho Jedaias Neves, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società US Lecce Spa; 2) Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società Novara con poteri di rappresentanza della Società Novara Calcio; 3) Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl; 4) Andrea D’amico, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 5) Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 6) Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa; 7) Davide Lippi, agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; 8) Aurelio De Laurentiis, Presidente e Legale rappresentante della Società SSC Napoli Spa; 9) Luca Pasqualin, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 10) Meggiorini Riccardo, calciatore tesserato con la Società FC Torino Spa; 11) Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Torino Spa; 12) Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 13) Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 14) Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società FC Bologna; 15) Matteo Rubin, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società AC Siena Spa; 16) Pietro Leonardi, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Parma Spa; 17) la Società US Lecce Spa; 18) la Società Novara Calcio Spa; 19) la Società SSC Napoli Spa; 20) la Società FC Torino Spa; 21) la Società FC Bologna Spa; 22) la Società FC Parma Spa; per rispondere: 1) il Sig. Capucho Jedaias Neves, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Socieà US Lecce Spa; A1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS anche in relazione con l’art. 5, comma 1, e con l’art. 21, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti attualmente in vigore, per essersi avvalso dell’opera di assistenza e intermediazione del Sig. Alessandro D’Amico, soggetto privo di regolare licenza, in occasione della stipula del contratto con la Società Novara in data 17.08.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); A1.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti attualmente in vigore, per esseri avvalso dell’opera professionale del Sig. D’Amico Alessandro, unitamente a quella del Sig. Andrea D’Amico, in occasione della stipula del contratto con la Società Novara, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Andrea D’Amico, socio della Società PDP Srl, svolgeva attività di assistenza e rappresentanza in favore del calciatore, unitamente al Sig. D’Amico Alessandro, collaboratore della Società PDP Srl, rappresentando, al contempo, gli interessi della controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 2) il Sig. Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Direttore sportivo della Società Novara con poteri di rappresentanza; A2.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per aver condotto trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Jeda Capucho Jedaias, con il Sig. Alessandro D’Amico, soggetto non autorizzato, il quale agiva per conto del nominato calciatore, benché privo di regolare licenza, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 2.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in via autonoma e in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti attualmente in vigore, per aver conferito formale incarico all’agente Andrea D’Amico socio della Società PDP Srl, finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Capucho Jedaias Neves, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il Sig. Andrea D’Amico, rappresentava di fatto unitamente al Sig. Alessandro D’Amico, collaboratore Società PDP Srl, gli interessi anche della controparte contrattuale, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 2.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti attualmente in vigore, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Nevas con la predetta Società in data 17.08.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); D2.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver conferito mandato all’agente Luca Pasqualin volto al tesseramento del calciatore Meggiorini Riccardo, mentre l’agente Andrea D’Amico rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, senza ricevere da quest’ultimo formale mandato scritto; così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società PDP Srl e rappresentavano gli interessi delle controparti nel medesimo contratto economico stipulato tra il calciatore Meggiorini Riccardo e la Società Novara in data 08.07.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D; D2.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Luca Pasqualin, della cui opera professionale la Società Novara si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini Riccardo con la predetta Società in data 08.07.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); 3. il Sig. Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl; A3.1) quale soggetto che ha svolto attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5, del CGS, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 10, comma 1 del CGS, quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal calciatore Capucho Jedaias Nevas e dal Sig. Pederzoli Mauro, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 4) il Sig. Andrea D’amico, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; A4.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in via autonoma ed in relazione con l’art. 16,comma 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti attualmente in vigore, per aver ricevuto formale incarico scritto dalla Società Novara finalizzato alla stipula del contratto con calciatore Capucho Jedaias Neves, così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto svolgeva attività di assistenza e di rappresentanza, unitamente al Sig. Alessandro D’Amico, collaboratore della Società PDP Srl, in favore del calciatore Capucho Jedaias Nevas ed, al contempo, rappresentava gli interessi della Società Novara controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); A4.1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti e con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Neves con la Società Novara in data 17.08.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); D4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver di fatto rappresentato e prestato assistenza professionale al calciatore Meggiorini, in occasione del contratto stipulato tra la Società Novara e il predetto calciatore in data 08.07.2011, senza peraltro ricevere da quest’ultimo formale incarico scritto, mentre l’agente Luca Pasqualin, riceveva formale incarico scritto dalla Società Novara controparte nel medesimo contratto economico, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Società PDP Srl, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); D4.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini con la Società Torino dalla quale aveva ricevuto formale mandato scritto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D1); D4.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 01.07.2009 tra la Società FC Genoa ed il calciatore Meggiorini dal quale aveva ricevuto formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D2); D4.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 09.07.2009 tra la Società A.S. Bari ed il calciatore Meggiorini dal quale aveva ricevuto formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D3); D4.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 09.07.2010 tra la Società FC Bologna ed il calciatore Meggiorini dal quale aveva ricevuto formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D4); E4.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 12.12.2009, mentre l’agente Pasqualin rappresentava gli interessi della Società Torino, dalla quale riceveva formale mandato, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto i medesimi agenti, oltre a rappresentare le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, risultavano entrambi soci della Società PDP Srl, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E4.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Bologna in data 21.08.2010, rappresentando al contempo gli interessi della Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto rappresentava le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E4.2.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E4.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 08.08.2011, rappresentando al contempo gli interessi della Società Torino dalla quale riceveva formale mandato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto rappresentava le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E4.3.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Torino dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E4.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Parma Spa in data 08.08.2011, rappresentando al contempo gli interessi della Società Parma dalla quale riceveva formale mandato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto rappresentava le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E4.4.1) la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Parma dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E4.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Bologna in data 03.01.2012, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E5); E4.6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente, per aver svolto attività di consulenza ed assistenza in favore del calciatore Matteo Rubin, in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la Società FC Siena in data 14.07.2012, senza ricevere dal calciatore incarico scritto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E6); 5. il Sig. Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; A5.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.08.2010 tra il calciatore Capucho Jedaias Neves e la Società US Lecce Spa, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A1); 6. il Sig. Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Presidente e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa; A6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Martorelli, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Capucho Jedaias Neves, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A1); 7. il Sig. Davide Lippi, agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; B7) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Donadel e la Società Napoli, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera B); 8. il Sig. Aurelio De Laurentiis, Presidente e Legale rappresentante della Società SSC Napoli Spa; B8) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non aver essersi assicurato che il nominativo dell’agente Davide Lippi, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Donadel in data 1.07.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera B); C8) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Luca Pasqualin fosse indicato nel rinnovo contrattuale stipulato dal calciatore Fabiano Santacroce in data 27.06.2011, della cui opera professionale la Società Napoli si era avvalsa, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera C); 9. il Sig. Luca Pasqualin, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; C9) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti in vigore, in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel rinnovo contrattuale stipulato dal calciatore Fabiano Santacroce con la Società S.S.C. Napoli Spa in data 27.06.2011, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera C); D9) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16,comma 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver ricevuto formale mandato dalla Società Novara, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Meggiorini Riccardo e la predetta Società avvenuto in data 08.07.2011, mentre l’Agente Andrea D’Amico, prestava di fatto attività di assistenza in favore del nominato calciatore, senza ricevere da quest’ultimo formale incarico scritto, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Società PDP Srl e rappresentavano le rispettive controparti contrattuali, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); D9.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse inserito nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini con la Società Novara, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); E9.1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società FC Torino, dalla quale riceveva formale mandato finalizzato al rinnovo contrattuale del calciatore Rubin Matteo stipulato in data 12.12.2009, mentre l’agente Andrea D’Amico prestava di fatto assistenza al nominato calciatore, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto i medesimi agenti, oltre a rappresentare le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, risultavano entrambi soci della Società PDP Srl, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E9.1.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel rinnovo contrattuale stipulato dal calciatore Matteo Rubin con la Società FC Torino Spa in data 12.12.2009, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); 10. il Sig. Meggiorini Riccardo, calciatore tesserato con la Società FC Torino Spa; D10) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 8 luglio 2011 con la Società Novara, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, socio della Società PDP Srl, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Luca Pasqualin, anch’egli socio della Società PDP Srl, rappresentava gli interessi della Società Novara controparte nel medesimo contratto economico stipulato in data 08.07.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); D10.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 13, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea D’Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Genoa FC in data 01.07.2009, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D2); D10.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 13, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea D’Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società AS Bari Spa in data 09.07.2009, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D3); D10.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea D’Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società FC Bologna Spa in data 09.07.2010, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D4); 11. il Sig. Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Torino Spa; D11.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico, della cui opera la Società Torino si era avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Meggiorini Riccardo, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D1); E11) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 3, del Regolamento in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, delle NOIF per aver conferito incarico professionale all’agente Augusto Carpeggiani, in occasione della stipula del contratto del calciatore Matteo Rubin con la Società Torino in data 04.07.2007, senza essersi assicurato che il nominativo dell’agente Carpeggiani, della cui opera professionale la Società Torino si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la predetta Società, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); E11.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito incarico professionale all’agente Luca Pasqualin, socio della Società PDP Srl, in occasione della stipula del rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Rubin con la Società Torino in data 12.12.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Andrea D’Amico, socio della PDP Srl, rappresentava di fatto il calciatore Rubin, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E11.1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 16, comma 3, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Luca Pasqualin, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Rubin Matteo e la Società FC Torino Spa in data 12.12.2009, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E11.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver conferito mandato all’agente Andrea D’Amico volto al rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Rubin, in data 08.08.2011, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente di fatto rappresentava e prestava assistenza professionale al calciatore Matteo Rubin, controparte nel medesimo contratto economico stipulato in data 08.08.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E11.3.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico, della cui opera professionale la Società Torino si era avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Rubin Matteo, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); 12. il Sig. Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; E12) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, e con l’art. 12, comma 1, del Regolamento in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 04.07.2007, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); 13. il Sig. Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della FIGC; E13) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società FC Torino Spa, in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 04.07.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); 14. il Sig. Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Legale rappresentante della Società FC Bologna; E14) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver conferito incarico scritto all’agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la Società Bologna in data 21.08.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E14.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente D’Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); 15. il Sig. Matteo Rubin, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società AC Siena Spa; E15) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1,del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, in occasione della stipula del contratto con la Società Torino in data 04.07.2007, dell’opera professionale dell’agente Bruno Carpeggiani, senza conferire mandato scritto all’agente, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); E15.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, e con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 per essersi avvalso, in occasione della stipula del rinnovo contrattuale con la Società Torino in data 12.12.2009, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto all’agente, mentre l’agente Luca Pasqualin rappresentava gli interessi della Società Torino, in forza di regolare mandato ricevuto dalla medesima Società, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto i medesimi agenti, entrambi soci della Società PDP Srl, rappresentavano gli interessi delle rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E15.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 21.08.2010 con la Società FC Bologna Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente D’Amico rappresentava gli interessi della Società Bologna, dalla quale riceveva formale mandato, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E15.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del rinnovo contrattuale avvenuto in data 08.08.2011 con la Società FC Torino Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente D’Amico rappresentava gli interessi della Società Torino, dalla quale riceveva formale mandato, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E15.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 08.08.2011 con la Società FC Parma Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente D’Amico rappresentava gli interessi della Società Parma, dalla quale riceveva formale mandato, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E15.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 03.01.2012 con la Società FC Bologna Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, come dettagliatamente motivato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E5); E15.6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 14.07.2012 con la Società Siena Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, come dettagliatamente motivato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E6); 16. il Sig. Pietro Leonardi, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Parma Spa; E16) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente per aver conferito incarico scritto all’agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la Società Parma in data 08.08.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente, in assenza di regolare mandato conferitogli dal Rubin, rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E16.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente D’Amico della cui opera professionale la Società Parma si era avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Parma, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); 17. la Società US Lecce Spa; 17.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A1); 18. la Società Novara Calcio Spa; 18.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al Direttore sportivo con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere A) e D); 19. la Società SSC Napoli Spa; 19.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere B) e C); 20. la Società FC Torino Spa; 20.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere D1, E), E1), E3); 21. la Società FC Bologna Spa; 21.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere E2); 22. la Società FC Parma Spa; 22.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); All’inizio della riunione odierna i Signori Cairo Urbano, Capucho Jedaias Neves, D’Amico Andrea, De Laurentiis Aurelio, Leonardi Pietro, Lippi Davide, Meggiorini Riccardo, Pasqualin Luca, Rubin Matteo e le Società US Lecce Spa, SSC Calcio Napoli Spa, Novara Calcio Spa, FC Torino Spa, FC Parma Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cairo Urbano, Capucho Jedaias Neves, D’Amico Andrea, De Laurentiis Aurelio, Leonardi Pietro, Lippi Davide, Meggiorini Riccardo, Pasqualin Luca, Rubin Matteo e le Società US Lecce Spa, SSC Calcio Napoli Spa, Novara Calcio Spa, FC Torino Spa, FC Parma Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Cairo Urbano, sanzione finale della inibizione di giorni 15 (quindici) e ammenda di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00); per il Sig. Capucho Jedaias Neves, sanzione finale della squalifica di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); per il Sig. D’Amico Andrea, sanzione finale della sospensione della licenza per mesi 6 (sei) oltre al divieto per mesi 6 (sei), di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento agenti, nonché ammenda di € 33.000,00 (€ trentatremila/00); per il Sig. De Laurentiis Aurelio, sanzione finale della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); per il Sig. Leonardi Pietro, sanzione finale della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per il Sig. Lippi Davide, sanzione finale della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); per il Sig. Meggiorini Riccardo, sanzione finale della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); per il Sig. Pasqualin Luca, sanzione finale della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) oltre al divieto per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento agenti, nonché ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); per il Sig. Rubin Matteo, sanzione finale della ammenda di € 24.000,00 (€ ventiquattromila/00); per la Società US Lecce Spa, sanzione finale della ammenda di € 2.668,00 (€ duemilaseicentosessantotto/00); per la Società SSC Calcio Napoli Spa, sanzione finale della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); per la Società Novara Calcio Spa, sanzione finale della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00); per la Società FC Torino Spa, sanzione finale della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per la Società FC Parma Spa, sanzione finale della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Cairo Urbano: inibizione di giorni 15 (quindici) e ammenda di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00); per il Sig. Capucho Jedaias Neves: squalifica di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); per il Sig. D’Amico Andrea: sospensione della licenza per mesi 6 (sei) oltre al divieto per mesi 6 (sei) di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento agenti, nonché ammenda di € 33.000,00 (€ trentatremila/00); per il Sig. De Laurentiis Aurelio: ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); per il Sig. Leonardi Pietro: ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per il Sig. Lippi Davide: ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); per il Sig. Meggiorini Riccardo: ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); per il Sig. Pasqualin Luca: sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) oltre al divieto per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento agenti, nonché ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); per il Sig. Rubin Matteo: ammenda di € 24.000,00 (€ ventiquattromila/00); per la Società US Lecce Spa: ammenda di € 2.668,00 (€ duemilaseicentosessantotto/00); per la Società SSC Calcio Napoli Spa: ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); per la Società Novara Calcio Spa: ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00); per la Società FC Torino Spa: ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per la Società FC Parma Spa: ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Per le rimanenti posizioni, la Commissione disciplinare si riserva la decisione all’esito del deposito delle motivazioni.
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