COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Pozzo Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 30 del 13/11/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pilon Emiliano; Inibizione sino al 16/12/2013 Massaggiatore Praga Roberto – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Pozzo Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 30 del 13/11/2013 - Squalifica per quattro giornate giocatore Pilon Emiliano; Inibizione sino al 16/12/2013 Massaggiatore Praga Roberto - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Pozzo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 30 del 13/11/2013 con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni: - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pilon Emiliano: “una giornata per espulsione, due giornate perchè all'esibizione del cartellino offendeva pesantemente l'arbitro e una giornata perchè a fine gara reiterava le proteste”. - Inibizione sino al 16/12/2013 a carico del massaggiatore Praga Roberto : “al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, contestava e offendeva l'Arbitro, lo seguiva poi dentro al suo spogliatoio, pretendendo la consegna dei documenti; minacciava altresì ripetutamente il direttore di gara. Invitato ad uscire dallo spogliatoio continuava con minacce alzando ulteriormente il tono di voce. Usciva dallo spogliatoio solo in seguito all'intervento del dirigente addetto all'arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Pozzo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente insieme al Sig. Pilon Emiliano ed al Sig. Praga Roberto; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara, fornendo ulteriori precisazioni sugli accadimenti; considerato che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare i provvedimenti impugnati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Pozzo; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pilon Emiliano; - di confermare l’inibizione sino al 16/12/2013 a carico del massaggiatore Praga Roberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it