COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Parona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 6/11/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zumerle Filippo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Parona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 6/11/2013 - Squalifica per quattro giornate giocatore Zumerle Filippo - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Parona ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 6/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zumerle Filippo : “perché espulso per doppia ammonizione, teneva un comportamento blasfemo ed offensivo nei confronti del direttore di gara al momento di lasciare il terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Parona; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha precisato che, contrariamente all’assunto della Società reclamante (che addirittura esclude qualsiasi blasfemia da parte del calciatore) il Sig. Zumerle si é reso autore di una sequela irrepetibile di bestemmie valutato il provvedimento sanzionatorio inflitto dal Giudice Sportivo di prime cure che appare equo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Parona; - di confermare la squalifica di quattro giornate a carico del giocatore Zumerle Filippo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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