COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso ASC.D. Atletico Noventana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara 27/10/2013 Atletico Noventana-C.Colombo; Inibizione sino al 27/11/2013 Dirigente accompagnatore Artusa Rosario – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso ASC.D. Atletico Noventana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 - Applicazione art. 17 C.G.S. gara 27/10/2013 Atletico Noventana-C.Colombo; Inibizione sino al 27/11/2013 Dirigente accompagnatore Artusa Rosario - Campionato di 3^ Categoria La Società ASC.D. Atletico Noventana ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 30/10/2013 con la quale ha assunto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 poiché é risultato dal rapporto arbitrale che l’ASD Atletico Noventana ha sostituito n. 6 calciatori anziché 5 come previsto e consentito dalle norme federali. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Atletico Noventana; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il referto di gara e le sostituzioni effettuate dalla Società ricorrente anche aggiungendo particolari specifici P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Atletico Noventana; - di confermare a carico della Società Atletico Noventana l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S. e quindi la sanzione sportiva della perdita della gara Atletico Noventana-C.Colombo per 0-3; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 27/11/2013 a carico del dirigente accompagnatore Artusa Rosario; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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