LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.64/DIV del 26.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA COMO – REGGIANA
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.64/DIV del 26.11.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA COMO - REGGIANA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che più volte durante la gara propri sostenitori posizionati nel settore curva posto a
sinistra della tribuna intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale
variamente rivolti a più aree geografiche; gli stessi intonavano anche un coro offensivo
verso l’istituzione calcistica;
- che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal
collaboratore della Procura Federale;
- che con Com. Uff.n. 60/Div del 19.11.2013 questo Giudice Sportivo aveva inflitto alla
società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio occupato dalla
tifoseria “ultras” per una gara effettiva, non meglio identificato negli atti ufficiali, con
sospensione dell’esecuzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del
C.G.S.;
- che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3
del C.G.S., con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il
predetto comunicato ufficiale.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore del proprio
impianto sportivo individuabile nella curva posizionata alla sinistra della tribuna
centrale per due gare effettive di campionato con decorrenza immediata, oltre
all’ammenda di € 500,00.