COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. DI PIETRO FRANCESCO (CALCIATORE DELL’A.S.D. LAURETUM) AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLO ARABONA / A.S.D. LAURETUM, DISPUTATA IL 09.11.13, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. N°23 del 14.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. DI PIETRO FRANCESCO (CALCIATORE DELL’A.S.D. LAURETUM) AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLO ARABONA / A.S.D. LAURETUM, DISPUTATA IL 09.11.13, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. N°23 del 14.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Pietro Francesco ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario. Ha dedotto l’appellante trattarsi di un gesto involontario verificatosi durante una fase di gara quando, dopo un contatto fisico con un avversario, lo colpiva nel tentativo di non cadere sul terreno di gioco. Ha precisato, inoltre, che l’arbitro si sarebbe convinto ad estrarre il cartellino rosso solo a seguito dell’ingresso in campo dei componenti la panchina avversaria ed ha chiesto, pertanto ha chiesto la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in quanto la sanzione adottata è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti che, così come descritti dall’arbitro, risultano frutto di sicura intenzionalità, mentre quanto dedotto dal Di Pietro non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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