COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 27/11/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA CSI S. ANTONIO – SOCCER LAGONEGRO 04
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 27/11/2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA CSI S. ANTONIO - SOCCER LAGONEGRO 04
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla Società Soccer Lagonegro in merito alla posizione irregolare del calciatore Sansone Adamo, nato il 27/12/1997, del CSI S. Antonio;
Considerato che il suddetto calciatore, non avendo ancora compiuto il 16° anno di età non poteva prendere parte alla gara in oggetto se non previa attestazione di maturità agonistica rilasciata dal Comitato Regionale competente, come previsto dall'art. 34, comma 3 delle NOIF;
Verificato presso la Segreteria del C.R. Basilicata che Sansone Adamo al momento della gara in esame risultava privo di tale attestazione e che, prendeva parte alla stessa in posizione irregolare;
DELIBERA
• di accogliere il reclamo proposto dalla società Soccer Lagonegro e, per gli effetti, assegnare gara persa alla società CSI S.Antonio con il seguente punteggio:
CSI S.ANTONIO - SOCCER LAGONEGRO 0 - 6;
• di squalificare Sansone Adamo del CSI S.Antonio per una (1) gara;
• di inibire fino al 03.12.2013 Lavecchia Nicola del CSI S.ANTONIO, quale dirigente accompagnatore della squadra;
• di restituire la tassa reclamo.