COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 27/10/2013 LUZZESE CALCIO 1965 – SAN FILI CALCIO 1926

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 27/10/2013 LUZZESE CALCIO 1965 - SAN FILI CALCIO 1926 Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo della società Luzzese Calcio 1965 con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato il giocatore Spadafora Santo nato il 20/06/1984 benché squalificato per espulsione maturata nell'incontro disputato nella manifestazione "Coppa Calabria" gara Grimaldi - Luzzese Calcio 1965 del 17/10/2012 (C.U. n.05 del 25/10/2012); accertato: - che con provvedimento pubblicato nel C.U. n.52 del 25/10/2012 il G.S.T. del C.R.C. squalificava il giocatore Spadafora Santo per quattro gare effettive relative alla gara di "Coppa Calabria" Grimaldi - Luzzese Calcio del 17/10/2012; - che il citato giocatore Spadafora Santo non ha partecipato alla gara Juvenilia - Luzzese Calcio 1965 e Luzzese Calcio 1965 – Juvenilia, ultime gare della manifestazione "Coppa Calabria" disputate dalla società di appartenenza del giocatore stesso (Luzzese Calcio); - che il giocatore Spadafora Santo nella stagione sportiva 2013/2014 è stato trasferito con vincolo definitivo alla società San fili Calcio 1926 a far data dal 30 agosto 2013; ritenuto che la norma relativa all'esecuzione delle sanzioni è disciplinata dall'art.19 comma 11 - 1 che così recita: "le sanzioni di cui alla lett. a), b), c), d), e) del comma 1 inflitte dagli organi della giustizia sportiva in relazione alla gara di Coppa Italia e Coppa Regione organizzata dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni" - per come riportato nel regolamento della manifestazione - Sanzioni a carico di tesserati - pubblicato dal C.R.C. nel Comunicato Ufficiale n.19 del 13 agosto 2012; ritenuto, altresì, che quanto sopra esposto da parte della società Luzzese Calcio 1965 non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Spadafora Santo, squalificato nella manifestazione "Coppa Calabria" aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa poiché il residuo di squalifica (due giornate effettive di gara), giusto il disposto del citato art.19 comma 11 - 1 del C.G.S., riportato anche nel regolamento della manifestazione, deve essere scontata in gare di "Coppa Calabria". Delibera 1- rigettare il reclamo e dispone incamerare la relativa tassa.
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