COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Itlas S.Giustina Serrav. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 21 del 13/11/2013 –Sospensione sanzione relativa – Art. 16 C.G.S. : Ammenda di € 600,00 a carico della Società; obbligo disputa una gara casalinga a porte chiuse – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Itlas S.Giustina Serrav.
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 21 del
13/11/2013 –Sospensione sanzione relativa – Art. 16 C.G.S. : Ammenda di € 600,00 a carico della Società;
obbligo disputa una gara casalinga a porte chiuse – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Itlas S.Giustina Serrav. ha inoltrato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicate nel Comunicato n. 21 del 13/11/2013 con le quali sono stati
assunte le seguenti delibere, in base alle risultanze della gara Itlas S.Giustina Serrav.-Vitt S.Giacomo del
10/11/2013 :
“ammenda di € 600,00 e obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse per violazione all'articolo 11
comma 1 C.G.S. per comportamenti discriminatori; per violazione all'articolo 18 comma 1 C.G.S.(sanzione
sospesa per un anno solare come da disposizione Art. 16, comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva).
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Itlas S.Giustina Serrav.;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di
gara, ribadendo di essere stato oggetto di insulti di carattere discriminatorio;
tenuto presente. il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., la C.D.T. ritiene di dover confermare la sanzione
inerente alla disputa di una gara casalinga a porte chiuse, sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del C.G.S. atteso, quanto alla sanzione dell’ammenda di € 600,00 assunta a carico della Società, questa Commissione
ritiene che alla luce del disposto di cui all’art. 11, comma 3 del C.G.S. la stessa non possa essere irrogata se
non in corso di recidiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Itlas S.Giustina Serrav.;
- di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della Società;
- di confermare la sospensione per un anno relativa alla sanzione di disputare una gara casalinga a porte
chiuse.
La tassa reclamo non é stata versata.
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