COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Calcio Urbana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 23 del 13/11/2013 – sospensione sanzione relativa applicazione Art. 16 C.G.S. : obbligo della disputa di una gara casalinga a porte chiuse – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Calcio Urbana
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 23 del
13/11/2013 – sospensione sanzione relativa applicazione Art. 16 C.G.S. : obbligo della disputa di una gara
casalinga a porte chiuse – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Calcio Urbana ha inoltrato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 23 del 13/11/2013 con la quale é stata
assunta la seguente delibera in ordine alle risultanze della gara Urbana – Tribano del 10/11/2013 :
“Visti gli articoli 11 e 16 del C.G.S., si dichiara la società Calcio Urbana responsabile per i comportamenti
discriminatori posti in essere dei suoi sostenitori, e si stabilisce l’obbligo per la suddetta Società di disputare
una gara senza la partecipazione del pubblico.
La sanzione è sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ai sensi dell’art. 16,
comma 2 bis, del C.G.S.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Calcio Urbana;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto indicato nel referto di gara,
precisando di aver sentito distintamente provenire da sostenitori della squadra della Società Urbana insulti di
carattere discriminatorio legati alla razza e nazionalità indirizzati nei confronti del calciatore n. 13 del Tribano;
considerato, inoltre, il principio che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova
piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Calcio Urbana;
- di confermare la sospensione per un anno relativa alla sanzione di disputare una gara casalinga a porte
chiuse;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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