F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (83) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ABONDIO (Agente di calciatori) – (nota n. 1455/989 pf12-13 SP/blp del 3.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013
(83) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ABONDIO (Agente di calciatori) - (nota n. 1455/989 pf12-13 SP/blp del 3.10.2013).
In data 09 aprile 2013 veniva presentata alla Procura federale una denuncia da parte dell'agente di calciatori Abondio Giorgio, all'epoca titolare del mandato rilasciato dal calciatore Da Silva Barbosa Willyan, il quale lamentava un presunto comportamento antiregolamentare posto in essere dall'agente Parretti Giorgio che avrebbe indotto il nominato calciatore a revocare il mandato con il proprio agente al fine di sostituirlo nell'incarico; il denunciante precisava che l'Agente Parretti avrebbe manifestato la propria volontà di assumere l'incarico del calciatore in questione al Sig. Longo, allenatore della squadra Primavera della Società Torino FC Spa, qualificandosi, inoltre, nel corso di un'intervista pubblicata in data 26 marzo 2013 sul sito internet www.toronews.net. Quale agente del calciatore Da Silva Barbosa Willyan; La Procura federale disponeva una indagine sui fatti come sopra riferiti, volta ad accertare l'esistenza di eventuali violazioni di norme regolamentari, che veniva affidata ad un collaboratore di quell’ufficio, il quale ne riferiva l’esito con una relazione che aveva per oggetto l’audizione dei tesserati interessati (Da Silva Barbosa Willyan e Longo Moreno, allenatore della squadra Primavera del Torino FC) e la produzione del contratto di prestazione sportiva stipulato, in data 02.04.2012, dal calciatore Da Silva Barbosa Willyan con la Società Torino FC Spa; della risoluzione contrattuale del mandato tra il nominato calciatore e l'agente Abondio Giorgio; ed ,infine, la copia del bonifico di € 1500/00 effettuato in data 19.10.2012 da un terzo non tesserato per conto del calciatore Da Silva Barbosa Willyan in favore dell'agente Abondio; all'esito delle risultanze istruttorie, si ritenne che non sussistevano elementi probatori in grado di supportare l'esposto dell'agente Abondio, tali da configurare una specifica responsabilità nei confronti dell'agente Parretti in merito alla decisione assunta dal calciatore Da Silva Barroso Willyan di risolvere il mandato con il proprio agente (il calciatore Da Silva Willyan aveva negato di aver mai ricevuto pressioni da parte di altri agenti specificando che aveva risolto consensualmente il mandato che lo legava all'agente Abondio sia per motivi professionali sia per aver appreso, confrontandosi con alcuni colleghi, che, nonostante avesse sottoscritto un contratto professionistico con la Società FC Torino al "minimo federale", aveva dovuto corrispondere al Sig. Abondio l'importo di € 1.500,00 per l'attività di assistenza prestata dal proprio agente in occasione della stipula del contratto in questione, come espressamente pattuito nel mandato; fu accertato altresì che il calciatore Da Silva Barbosa Willyan, con l'ausilio e la consulenza dell'agente Abondio, in data 02.04.2012,aveva stipulato con la Società Torino FC Spa un contratto da professionista con una retribuzione fissa ai "minimi federali"; ne conseguiva che la pattuizione indicata nel mandato, che prevedeva il pagamento in favore dell'agente Abondio di un compenso per l'attività svolta di una somma determinata sulla base di una percentuale del 5% della retribuzione lorda del calciatore, doveva considerarsi del tutto illegittima ed in violazione dell'art. 17, comma 6, del Regolamento agenti vigente ,che prevede che: "Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'Agente"; La Procura federale pertanto, visto l'art. 32, comma 4, del CGS deferiva alla Commissione disciplinare nazionale: 1. il Sig. Giorgio Abondio, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l'art. 17, comma 6, del Regolamento agenti vigente per aver pattuito, nel mandato conferito dal calciatore Da Silva Barbosa Willyan in data 01 .04.2012, un compenso per l'attività professionale svolta pari ad una somma determinata nella misura percentuale del 5% della retribuzione lorda del proprio assistito, percependo, in violazione della normativa vigente, dal calciatore Da Silva Barbosa Willyan il pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di compenso per l'attività svolta in occasione del contratto stipulato dal proprio assistito in data 02.04.2012 con la Società Torino FC Spa, benché fosse prevista nel contratto di prestazione sportiva una retribuzione per il calciatore Da Silva Barbosa Willyan ai minimi federali della categoria di appartenenza, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. La Commissione disciplinare; in esito all’odierna trattazione; sentita la Procura federale, la quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) nei confronti dell’Abondio; sentito altresì il deferito, presente personalmente, il quale ha contestato quanto asserito nel deferimento, esibendo documentazione e rilasciando dichiarazioni di cui all’odierno verbale. Accertato dall’esame dei documenti in atti che il contratto stipulato tra Da Silva Barbosa e il Torino Calcio con l’intermediazione di Abondio Giorgio riguarda più anni, e prevede un compenso progressivamente crescente rispetto al minimo federale; rilevato che l’importo di € 1.500,00 corrisposto all’Abondio si riferisce al contratto da valutare nel suo complesso e non esclusivamente per il primo degli anni contrattuali; che pertanto non sussiste la violazione come sopra contestata. P.Q.M. La Commissione proscioglie il Sig. Abondio Giorgio dall’incolpazione ascrittagli.
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