F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (82) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CASERTA (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ACD San Pancrazio), FABIO BREGANT (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASC Mossa), CLAUDIO GUBERTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD San Pancrazio), Società ACD SAN PANCRAZIO e ASD MOSSA – (nota n. 1440/1243pf12-13/GT/dl del 3.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (82) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CASERTA (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ACD San Pancrazio), FABIO BREGANT (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASC Mossa), CLAUDIO GUBERTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD San Pancrazio), Società ACD SAN PANCRAZIO e ASD MOSSA - (nota n. 1440/1243pf12-13/GT/dl del 3.10.2013). Con Racc. A/R del 3 ottobre 2013 Il Vice Procuratore federale adiva questa Commissione disciplinare nazionale esponendo che: con nota del 20.05.2013 il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico trasmetteva alla Procura federale, per le valutazioni di competenza, una lettera del 9.5.2013, a firma del Coordinatore Federale Regionale del Friuli-Venezia Giulia per il S.G.S., Prof. Giovanni Messina, in cui quest’ultimo riferiva in merito al comportamento di tale Bregant Fabio, tesserato per la Società ASD Mossa, che qualificandosi come "Osservatore di calcio", avrebbe avvicinato l'Allenatore della ASD. Aris San Polo, Sig. Cristian Malusà, per invitare un giovane calciatore della categoria "Esordienti" di tale squadra a partecipare ad un raduno selettivo (provino) da tenersi presso il campo sportivo della Società San Pancrazio di Russi (RA), nel periodo 23-26 maggio 2013. In ordine ai predetti fatti, venivano svolti accertamenti ed acquisita documentazione da parte dei collaboratori della Procura federale, Pierangelo Gaiotti e Franco Conzutti; veniva inoltre acquisita l'ulteriore documentazione trasmessa, all'esito del supplemento istruttorio, dal collaboratore Alberto Bartoletti incaricato per "rogatoria". Dal coacervo degli elementi istruttori assunti, veniva accertato che in data 18.4.2013, in occasione della gara categoria "Esordienti" Mossa-Aris San Polo, il Sig. Bregant Fabio - tesserato nella s.s. 2012/2013 per la Società ASD. Mossa in qualità di accompagnatore Ufficiale della squadra categoria "pulcini" – presentatosi come appartenente ad una non meglio indicata "Associazione Osservatori Calcio", della quale mostrava una tessera di riconoscimento munita di foto identificativa, avvicinava il responsabile del Settore Giovanile dell'ASD. Aris San Polo, Sig. Malusà Cristian, manifestandogli l'intenzione di visionare giovani calciatori impegnati nella gara, per poi segnalare quelli maggiormente meritevoli al responsabile della predetta Associazione, con il proposito di invitarli a partecipare ad un "raduno" da tenersi in Ravenna; -successivamente, in data 23.4.2013, il Malusà riceveva sul suo indirizzo di posta elettronica una e-mail con la quale iI Bregant, dopo averlo informato di aver segnalato al responsabile dell’A.O.C. il calciatore Esposito Cristian tesserato per l'ASD Aris San Polo, specificava le modalità che il predetto avrebbe dovuto partecipare ad un raduno programmato per il mese di maggio 2013, presso l'impianto sportivo della Società ACD. San Pancrazio di Ravenna; il summenzionato Sig. Bregant Fabio successivamente contattava, in veste di appartenente alla "Associazione Osservatori Calcio", il padre del calciatore Esposito Cristian, al quale proponeva di far partecipare suo figlio ad un "raduno" in una località dell'Emilia Romagna, soggiungendo che, nella circostanza, avrebbero presenziato osservatori di importanti Società professionistiche; -nonostante reiterati tentativi fatti dal Bregant a mezzo contatti telefonici, il genitore del calciatore Esposito decideva di declinare l'invito a far partecipare suo figlio al "raduno" di cui sopra; Si evidenziava , inoltre, che il Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico per il Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina con nota datata 11.10.2012, diretta al Presidente del S.G.S. comunicava di avere presenziato, presso una sala dell'Hotel Continental" di Udine il giorno 6 ottobre 2012, ad una riunione promossa da una sedicente e non meglio specificata "Associazione Nazionale Osservatori di Calcio - Onlus" che, secondo quanto rilevato dalle locandine pubblicizzanti detta iniziativa, sarebbe stata affiliata alla FIGC ed al Settore Giovanile e Scolastico; e che ,dopo essersi accertato presso i competenti organi federali che nessuna autorizzazione all'uso del logo della FICG e del S.G.S. era stata concessa ai promotori, aveva provveduto a contattare il Sig. Caserta Nicola, presentatosi come Presidente della summenzionata A.O.C., al quale rappresentava l'abusiva utilizzazione dei contrassegni, con il conseguente invito a desistere da ulteriori iniziative in contrasto con le normative federali. Con successiva lettera datata 9.5.2013, il Prof. Messina segnalava al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico di essere stato informato dal Presidente della Società ASD. Aris San Polo, Sig. Massimo Wisniewski, circa l'iniziativa intrapresa da tale Bregant Fabio -tesserato per la ASD. Mossa -che, qualificatosi come "Osservatore di Calcio", aveva contattato l'Allenatore della sua squadra, Sig. Malusà Cristian, per invitare un calciatore tesserato per l'ASD. Aris San Polo a partecipare ad un "Raduno Selettivo" in programma nel periodo 23-26 maggio 2013 presso il campo sportivo della Società ACD. San Pancrazio; di avere reso edotto il succitato Wisniewski che le vigenti norme in materia consentivano la partecipazione a raduni autorizzati dai competenti organi federali soltanto a giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui è programmata l'iniziativa; e di avere anche informato il Presidente deIl'ASD. Aris San Polo che l'attività di proselitismo svolta dal sedicente Osservatore di Calcio, Sig. Bregant Fabio, in favore della Società ACD. San Pancrazio era da ritenersi in contrasto con le NOIF essendo egli già tesserato per l'ASD. Mossa. Considerato che le condotte tenute dai summenzionati Bregant Fabio, tesserato nella s.s. 2012/2013 per la Società ASD. Mossa (GO) e Caserta Nicola, tesserato nella stessa stagione sportiva per l'ACD. San Pancrazio (RA), costituiscono palesi violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall'art. 1 , comma 1, del CGS Ciò premesso Il Procuratore federale deferiva a questa Commissione disciplinare: 1) Il Sig. Nicola Caserta, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 3.6 del C.U. nr. 1 del S.G.S. per la s.s. 2012/2013, per avere, nella duplice veste di Direttore Sportivo tesserato per la ACD. San Pancrazio e di Presidente della sedicente "Associazione Osservatori Calcio-Onlus": -promosso, con l'ausilio di suoi collaboratori associati, una capillare attività di proselitismo di giovani calciatori tesserati per Società dilettantistiche del Friuli-Venezia Giulia, al fine di farli partecipare ad un "raduno-provino" programmato per il periodo 23-26 maggio 2013 presso l'impianto sportivo della Società ACD San Pancrazio; - utilizzato indebitamente, sulle tessere da lui rilasciate ai collaboratori della sedicente "Associazione Osservatori Calcio-Onlus", i contrassegni della F.I.G.C. e del Settore Giovanile e Scolastico; 2) il Sig. Fabio Bregant, della violazione dell'art. 1 "comma 1, del CGS in relazione agli art!. 21 e 22 delle NOIF, per avere -pur essendo tesserato nella s.s. 2012/2013 per la Società ASD Mossa fattivamente collaborato, in qualità di componente della "Associazione Osservatori Calcio", con la Società ASD San Pancrazio in vista dello svolgimento del "raduno-provino" organizzato dal Direttore Sportivo della stessa, Sig. Caserta Nicola, per il periodo 23-26 maggio 2013; 3) il Sig. Guberti Claudio, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3.6 del C.U. nr. 1 del S.G.S. per la s.s. 2012/2013, per avere consentito e, comunque, non impedito che il proprio Direttore Sportivo Sig. Nicola Caserta organizzasse sull'impianto sportivo della Società ACD. San Pancrazio un "raduno-provino", programmato per il periodo 23-26 maggio 2013, di giovani calciatori tesserati per Società dilettantistiche di altre regioni; 4) la Società Sportiva ACD San Pancrazio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni rispettivamente ascritte al suo Presidente, Sig. Guberti Claudio, nonché al D.S. Sig. Nicola Caserta; 5) la Società Sportiva ASD. Mossa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte al suo tesserato, Sig. Bregant Fabio. La Commissione letti gli atti; in esito all’odierna trattazione, nella quale é comparsa la Procura federale che ha chiesto conferma del deferimento e irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Caserta; mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Bregant; mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Guberti; ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ACD San Pancrazio; e ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) per la Società ASD Mossa; osserva che tutti i fatti contestati agli incolpati e puntualmente descritti nei capi dell’incolpazione risultano accertati nella documentazione acquisita ed in esito alle indagini, anche testimoniali, effettuate dai Procuratori federali come analiticamente riportati nell’esposizione del “fatto”; in particolare le dichiarazioni dei tesserati escussi dagli inquirenti, e le univoche ammissioni degli incolpati dei fatti loro ascritti, conducono a ritenere indubitabilmente sussistenti le circostanze di fatto descritte nei capi di incolpazione, che configurano le violazioni disciplinari contestate. Considerato il diverso grado di responsabilità e di colpa addebitabile a ciascuno dei deferiti, appaiono congrue le sanzioni indicate per ciascuno di essi nel dispositivo. P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: per Caserta Nicola la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; per Bregant Fabio la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; per Guberti Claudio la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; per la Società ACD San Pancrazio la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Per la Società ASD Mossa la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00).
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