F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (79) – RICORSO IN APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE, avverso la delibera di assoluzione dei Signori Roberto Gallarati, Giulio Mareschi e della Società ASD La Biglia – (Delibera CDT presso CR Lombardia – CU n. 17 del 12.9.2013) – (nota n. 0154/513 pf12-13/GT/dl dell’8.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (79) – RICORSO IN APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE, avverso la delibera di assoluzione dei Signori Roberto Gallarati, Giulio Mareschi e della Società ASD La Biglia – (Delibera CDT presso CR Lombardia – CU n. 17 del 12.9.2013) - (nota n. 0154/513 pf12-13/GT/dl dell’8.7.2013). La Procura federale, con atto dell’8 luglio 2013, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale Giulio Mareschi e Roberto Gallarati, rispettivamente segretario il primo e vice presidente con delega alla firma il secondo della Società ASD La Biglia, per violazione, contestata ad entrambi, dell’art. 1 comma 1 CGS, in quanto, dopo aver sottoposto a Pietro Fauci, quale genitore del giovane calciatore Emanuele Fauci, un modulo di tesseramento in favore di detta Società che prevedeva un vincolo biennale, avevano fatto firmare allo stesso Pietro Fauci un diverso modulo a vincolo decennale, senza informare della variazione né il Fauci, né il figlio Emanuele. Veniva altresì deferita la Società ASD La Biglia per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Siffatto deferimento traeva origine dalla denuncia del Pietro Fauci e dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini, che si erano sostanziati attraverso le dichiarazioni dello stesso Fauci e di Giuseppe Fabrizio, il quale, nell’espletare l’incarico di formare per la stagione 2012/2013 la nuova squadra giovanissimi della Società ASD La Biglia, aveva affermato che era stato lui stesso a compilare i moduli di tesseramento di durata biennale e che solo successivamente a detta compilazione aveva appreso che il vincolo di tesseramento dei ragazzi sarebbe stato decennale, di guisa che, dopo essersi per questi risentito con il Gallarati, si era dimesso dall’incarico. L’adita Commissione territoriale, con decisione resa nel contraddittorio delle parti (la Società ASD La Biglia e Roberto Gallarati avevano resistito al deferimento a mezzo di memoria difensiva) e pubblicata sul C.U. n. 17 del 12 settembre 2013, respingeva il deferimento in quanto dagli atti del giudizio non era emersa alcuna prova che i deferiti Gallarati e Mareschi avessero indotto Pietro Fauci alla sottoscrizione del modulo di tesseramento a vincolo decennale del calciatore Emanuele Fauci; statuiva, inoltre, che il convincimento afferente l’insussistenza della prova era rafforzato dal fatto che la Commissione Tesseramenti in data 25 gennaio 2013 aveva dichiarato valido il tesseramento del giovane calciatore, respingendo il reclamo di entrambi i genitori dello stesso, Pietro Fauci e Diana Mastrodomenico, che si era basato sullo stesso motivo dei deferimento, consistente nell’induzione alla sottoscrizione del modulo di tesseramento che prevedeva un vincolo decennale per il figlio Emanuele. La Procura federale, con atto datato 21 settembre 2013, impugna detta decisione ed insta per la totale riforma della stessa, con accoglimento del deferimento in una alle sanzioni richieste in primo grado (mesi due di inibizione ciascuno per il Gallarati ed il Mareschi, ammenda di € 500,00 per la Società ASD La Biglia). Motiva la ricorrente che la prova del fatto era consistita non tanto nelle dichiarazioni del Fauci, quanto nelle affermazioni del Giuseppe Fabrizio, terzo rispetto all’occorso, che aveva compilato i moduli di tesseramento per la nuova stagione; che tali moduli avevano una durata biennale ed erano di colore giallo; che, recatosi in Società per consegnarli al segretario Giulio Mareschi, veniva informato da quest’ultimo che la FIGC non accettava più il cartaceo, che era necessario eseguire la procedura di tesseramento on line e che sarebbe stato lui stesso a provvedere all’incombenza; che in sua presenza il Mareschi aveva convocato i genitori dei ragazzi per far loro sottoscrivere il modulo di richiesta di tesseramento, che era un prestampato in bianco con il logo LND; che il Mareschi ed il Gallarati avevano invitato il Fauci a sottoscrivere il modulo di tesseramento del figlio Emanuele perché vi era già un accordo che lo stesso Fauci sarebbe diventato dirigente della Società; che, rientrato dalla ferie e contattato l’Ufficio Tesseramenti in quanto gli risultava che alcuni ragazzi non erano stati ancora tesserati, solo in quella occasione apprendeva che il vincolo di tesseramento era decennale e non biennale; che, recatosi in Società ed incontrato il Gallarati per fare le proprie rimostranze in merito all’accaduto, aveva rassegnato le dimissioni, anche a seguito di altri fatti. Deduce la ricorrente che la decisione della Commissione Tesseramenti, citata dal primo Giudice, non poteva spiegare effetti negativi sul merito del deferimento, perché non investiva l’eventuale commissione di illeciti da parte degli interessati, ma riguardava solo la regolarità formale del tesseramento, la cui valutazione positiva atteneva ai profili esclusivamente formali del tesseramento, in assenza di altri vizi ed anomalie riguardanti aspetti sostanziali. Resistono con memoria la Società ASD La Biglia ed il Gallarati chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; sono altresì comparsi gli appellati, i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso e per la conferma della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. Posto che il deferimento si era incentrato sul duplice fatto che la Società, attraverso i suoi dirigenti Mareschi e Gallarati, aveva dapprima sottoposto alla firma del Fauci un modulo di tesseramento biennale e poi aveva fatto firmare allo stesso Fauci un diverso modulo di tesseramento decennale, che era rimasto ignoto tanto al Fauci quanto al figlio di questi Emanuele, in nulla informati del fatto, è indubitabile che la circostanza che qui interessa (il tesseramento decennale in luogo di quello biennale, formalizzato nell’ignoranza del genitore e del figlio giovane calciatore, che erano certi di sottoscrivere il tesseramento biennale, in precedenza proposto loro) è rimasta sostanzialmente indimostrata, non apparendo decisive le dichiarazioni rese dal Fauci perché persona chiaramente interessata all’esito del procedimento, né conferenti quelle del Fabrizio, che anzi avevano lasciato intendere che tra il Mareschi ed il Gallarati da un lato ed il Fauci dall’altro vi fosse un’intesa a che quest’ultimo divenisse dirigente della Società. La deposizione del Fabrizio innanzi l’Ufficio Indagini aveva tratteggiato il malessere del deponente nei confronti della Società, dipesa anche da altri fatti, che l’aveva indotto a dimettersi, ma nulla aveva riferito in merito al tesseramento decennale del calciatore Emanuele Fauci, che si assumeva essere stato realizzato con l’inganno. Pertanto la decisione impugnata appare correttamente motivata e va confermata. P.Q.M. rigetta il ricorso.
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