F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013 (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO (nota n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013) (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n.1983/176 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013
(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO (nota n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013)
(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO (nota n.1983/176 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013)
Preliminarmente questa Commissione disciplinare dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe per connessione. La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Diabate Makan (Presidente e Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto nel termine al calciatore Di Piedi Michele, nel termine di trenta giorni previsto, la somma di € 7.043,50, violando quanto disposto dalla Commissione accordi economici con provvedimento del 8.07.2013. - Enzo Russo (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere, in qualità di Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio, omesso di corrispondere le somme stabilite nell’accordo stipulato con il calciatore Di Piedi Michele; - Enzo Russo (Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto nel termine al calciatore Salerno Silvio Andrea, nel termine di trenta giorni previsto, la somma di €. 6.992,50, violando quanto disposto dalla Commissione accordi economici. Con provvedimento del 28.06.2013. - la ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte e su esposte ai suoi Legali rappresentanti. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale, preliminarmente ha chiesto il proscioglimento per il Sig. Enzo Russo, relativamente al capo di imputazione dell’art. 1, comma 1 CGS di cui al deferimento n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013; per il resto ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Diabate Makan; - inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Enzo Russo; - penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la ASD Nardò Calcio, nonché l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). Per le parti deferite nessuno è comparso. Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, l'esposto ricevuto in data 21.10.2013 dall'Avv. Roseti, presentato per conto del calciatore Di Piedi; comunicazione a mezzo mail del calciatore Salerno in ordine al mancato pagamento da parte della Società; provvedimenti della Commissione Accordi Economici prot. CAE 216/2013-2014 e prot. CAE 195 e 196/2012-2013; fogli di censimento della ASD Nardò Calcio per le s.s.2012/2013 e 2013/2014), da cui emerge la violazione contestata ai deferiti della violazione dell'articolo 1, comma 1,CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società deferita, la quale ha disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE. e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto. Gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati per tabulas e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte dei legali rappresentanti pro-tempore della Società ed alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta. I descritti inadempimenti sono da ascrivere, in particolare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a Diabate Makan, Presidente della Società ASD Nardò Calcio e a Enzo Russo Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio. La Società ASD Nardò Calcio, invece, deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, CGS, delle condotte indicate imputabili ai suoi Presidenti e legali rappresentanti Diabate Makan e Enzo Russo. Va invece prosciolto Enzo Russo per la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere, in qualità di Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio, omesso di corrispondere le somme stabilite nell’accordo stipulato con il calciatore Di Piedi Michele; al riguardo va considerato, in linea con l’avviso espresso in numerose, recenti decisioni in materia, che la condotta addebitata al Presidente della Società in epoca precedente all’emanazione del citato provvedimento della CAE, configura un mero adempimento contrattuale al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art.91, comma 2 NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza da parte della Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, tenendo conto che nell’attuale stagione sportiva la Società è stata oggetto di provvedimento di esclusione dal Campionato di competenza. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - a Diabate Makan, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio: inibizione per mesi 6 (sei); - a Enzo Russo, in qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio inibizione per mesi 3 (tre), in relazione al deferimento n. 1983/176 pf13- 14/AM/ma del 29.10.2013; - alla Società ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, nel campionato di competenza. Proscioglie dagli addebiti contestati il Sig. Enzo Russo in relazione al deferimento n.1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013.
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