F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO (nota n. 2107/26 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013
(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO (nota n. 2107/26 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013)
Il Deferimento
Con atto del 5 novembre 2013 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Andrea De Lazzari, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma di € 1.500,00 in favore del calciatore Manuel Roman Del Prete, sulla base di quanto disposto dalla Commissione accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20.05.2013, prot. 156/C.A.E. 2012-2013, comunicato in data 20.5.2013 a mezzo raccomandata recapitata in data 24.5.2013; - la Società ASD Union Quinto a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte at proprio Legale rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota in data 21.6.2013, pervenuta in data 27.6.2013, con la quale il Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. comunicava che la ASD Union Quinto non aveva corrisposto la somma di euro 1.500,00 in favore del calciatore Manuel Roman Del Prete, così come statuito dalla Commissione accordi economici (di seguito C.A.E.) della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20.5.2013. In prossimità dell’udienza la Società trasmetteva copia della ricevuta liberatoria del pagamento di euro 1.500,00 in data 12.7.13, deducendo di aver proceduto al pagamento del compenso con ritardo per difficoltà economiche societarie. Alla riunione del 4 novembre 2013 sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Andrea De Lazzari: inibizione di mesi 6 (sei); - per la Società ASD Union Quinto: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); I motivi della decisione La C.A.E. della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20.5.2013, recapitato il 24.5.13 secondo quanto risulta agli atti, ha condannato la Società deferita al pagamento euro 1.500,00 in favore del calciatore Manuel Roman Del Prete. La Società deferita ha dimostrato di aver corrisposto la somma oggetto della condanna solo in data 12.7.13, e dunque con ritardo rispetto alla scadenza del 23.6.2013, con la conseguenza che sussiste la violazione contestata a carico dell’allora presidente e Legale rappresentante della Società deferita. Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende inoltre la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società deferita. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni: - per Andrea De Lazzari, quale Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società ASD Union Quinto la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - per la Società ASD Union Quinto la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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