F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013 (491) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 (nota n. 8757/1060 pf12-13/AM/fda del 27.6.2013)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013 (491) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 (nota n. 8757/1060 pf12-13/AM/fda del 27.6.2013) Il Deferimento Con atto del 27 giugno 2013 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Rosario Pennisi, Presidente e Legale rappresentante della SSD Acireale Calcio 1946 per violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 12 pagina 5 del comunicato ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega nazionale Dilettanti per non aver provveduto entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12.00 al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/7/2013 di importo pari ad euro 31.000,00; - la Società SSD Acireale Calcio 1946 a titolo di responsabilità diretta, at sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte at proprio Legale rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota in data 26.11.2012 prot. n. 3156/22 con la quale la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (di seguito Co.Vi.So.D.) rappresentava che la Società deferita non aveva provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, della fideiussione bancaria con testo conforme a quanto previsto, come disposto al punto 6), pag. 2, del C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 123 del 2 aprile 2012. Alla riunione del 4 novembre 2013 sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Rosario Pennisi, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); - per la Società SSD Acireale Calcio 1946, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). I motivi della decisione Il C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 123 del 2 aprile 2012 al punto 6, pag. 2, prevede l’obbligo di depositare una fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.7.2013 di importo pari ad euro 31.000,00 secondo un modello predeterminato. La predetta fideiussione non risulta depositata con testo conforme a quanto previsto dal C.U. predetto, come attestato dalla Co.Vi.So.D. con la nota in data 26.11.2012 prot. n. 3156/22. Ne consegue che sussiste la violazione contestata a carico del presidente e Legale rappresentante della Società SSD Acireale Calcio 1946, per la quale, al punto 12, pag. 5, del predetto C.U. è stabilita l’ammenda di € 1.000,00. Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società deferita. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - per Rosario Pennisi, quale Legale rappresentante all’epoca dei fatti della SSD Acireale Calcio 1946 la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); - per la SSD Acireale Calcio 1946 la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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