F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 06 Dicembre 2013 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE PONTIGGIA (Calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), ROBERTO SERVALLI (Dirigente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl (nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 06 Dicembre 2013 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE PONTIGGIA (Calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), ROBERTO SERVALLI (Dirigente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl (nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013). Il deferimento Con atto del 5.11.2013 il Procuratore federale Vicario deferiva avanti questa Commissione i signori Simone Pontiggia e Roberto Servalli, rispettivamente, calciatore e dirigente accompagnatore dell’UC Albinoleffe Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 22, comma 8, CGS, in relazione alla irregolare partecipazione del predetto calciatore alle gare di campionato di Prima Divisione - Girone A - Lega Pro Savona - Albinoleffe del 1.9.2013 e Albinoleffe - Sudtirol del 9.9.2013, poiché – all’epoca dei fatti contestati - non aveva ancora scontato la sanzione della squalifica per n. 6 giornate di gara effettive, irrogata a suo carico dal GS istituito presso la Lega Pro nel corso della stagione sportiva 2012/2013 - fase finale del campionato nazionale “D. Berretti”- (CU n. 184/TB del 30/05/2013). Deferiva, altresì, la Società dell’UC Albinoleffe Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Il dibattimento Preliminarmente, la Commissione rigettava l’istanza di sospensione e/o rinvio formulata dal difensore dei deferiti con ordinanza di seguito riportata: “La Commissione, rilevato che la segnalata pendenza di analogo procedimento avanti la Corte di Giustizia federale e segnatamente l’esigenza difensiva prospettata di attendere la pubblicazione delle motivazioni, non costituisce causa di sospensione del presente procedimento e ritenuto che allo stato non sussista un collegamento necessario tra le due controversie, rigetta l’istanza e dispone procedersi oltre”. Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei deferiti che hanno concluso per il rigetto del deferimento, nonché il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità di tutti i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Simone Pontiggia da scontarsi in gare ufficiali; 2 (due) mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Servalli; 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’attuale stagione sportiva ed € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda a carico dell'UC Albinoleffe Srl. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene fondato il deferimento. Va innanzitutto disattesa l’eccezione della Società deferita, per cui la stessa andrebbe prosciolta atteso che, secondo la prospettazione difensiva, l’art. 22, comma 8, CGS, richiamato nel deferimento sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame. Avuto riguardo, infatti, all’integrale contenuto dell’atto di deferimento, risulta evidente che oggetto di contestazione è anche la violazione dell’art. 22, comma 6, CGS e che dunque tale norma non risulta richiamata nelle conclusioni dell’atto di incolpazione per mero errore materiale. Nel merito, dagli atti risulta pacificamente provato che alla data della disputa delle gare di campionato di Prima Divisione -Girone A- Lega Pro Savona - Albinoleffe e Albinoleffe - Sudtirol il calciatore Simone Pontiggia non aveva scontato la sanzione della squalifica per n. 6 gare, inflittagli nel corso della fase finale del campionato nazionale “D. Berretti” s.s. 2012/2013. Come diffusamente ribadito dalla giurisprudenza sportiva, ai sensi dell’art. 22, comma, 6 CGS e in ossequio al principio di effettività delle sanzioni, le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nel corso della stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni sportive successive. Qualora poi il calciatore sanzionato si trasferisca presso altra Società sportiva, anche nel corso della stagione sportiva o muti categoria di appartenenza (e ciò si verifica, in definitiva, quando il calciatore, superando i limiti di età previsti, non ha più titolo a partecipare alla medesima manifestazione), in deroga al disposto del richiamato art. 22, comma 3, CGS, , le residue giornate di squalifica devono essere scontate in occasione della disputa delle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società sportiva o della nuova categoria di appartenenza. Con riferimento al caso di specie, la squalifica inflitta al deferito Pontiggia avrebbe dovuto essere scontata in occasione delle gare disputate dalla prima squadra dell'UC Albinoleffe Srl nel campionato di appartenenza (Prima Divisione - Girone A- Lega Pro s.s. 2013/2014), atteso che il calciatore aveva in concreto mutato categoria, non potendo più disputare (neanche come “fuori quota”) il campionato nazionale D. Berretti s.s. 2013/2014 per ragioni di natura anagrafica, e che, di conseguenza, non avrebbe potuto scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento della commessa infrazione. Risulta pertanto che il Pontiggia ha partecipato alle indicate gare di campionato di Prima Divisione - Girone A - Lega Pro in costanza di squalifica e, quindi, in posizione irregolare, che ne ha pregiudicato la regolarità. Sul punto non sono condivisibili le osservazioni difensive, che invocano un supposto errore scusabile in capo ai deferiti, non essendo rilevanti, ad avviso della Commissione, asserite “obiettive difficoltà interpretative e applicative della normativa in materia di esecuzione delle sanzioni”, peraltro non meglio individuate, specie alla luce delle svariate pronunce giurisprudenziali chiarificatrici succedutesi anche recentemente.Va in conclusione affermata la responsabilità del Pontiggia, ben consapevole della sanzione irrogatagli al momento della partecipazione alle gare di cui al deferimento, nonché quella del dirigente accompagnatore Servalli che, mediante la rituale sottoscrizione del documento ricognitivo, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione (e partecipazione) del calciatore. Alle indicate responsabilità disciplinari individuali, consegue quella oggettiva dell'UC Albinoleffe Srl.. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione rileva che i fatti contestati non risultano connotati da intenti fraudolenti o da artifici di sorta. Di qui l’entità della sanzione irrogata nei termini di cui al dispositivo. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge a carico del Sig. Simone Pontiggia la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, 2 (due) mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Servalli, nonché, a carico dell'UC Albinoleffe Srl l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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