F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 5 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 09 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. AZ GOLD WOMEN C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GOLD WOMAN C5/OLYMPUS C5 DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 183 del 13.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 5 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 09 Dicembre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. AZ GOLD WOMEN C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GOLD WOMAN C5/OLYMPUS C5 DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 183 del 13.11.2013)
La società A.S.D. AZ Gold Women, Divisione Calcio a Cinque, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 183 del 13 novembre 2013, con la quale le è stata inflitta l’ammenda di € 1.000,00, “perché propri sostenitori nel corso dell’incontro rivolgeva non reiterate ingiurie all’indirizzo degli arbitri. Al rientro della terna negli spogliatoi un dirigente della società quantunque inibito, dopo essere penetrato negli spogliatoi, ingiuriava ed aggrediva il secondo arbitro, colpendolo per due volte alla schiena. Perché il dirigente addetto agli ufficiali di gara, allontanato nel corso del primo tempo, dagli spalti per la parte residuale dell’incontro rivolgeva ulteriori ingiurie all’indirizzo degli arbitri”. Con un unico ricorso ha contestato anche la sanzione inflitta al dirigente, Alessandro Zulli, ossia l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 dicembre 2015, in quanto, al rientro della terna negli spogliatoi, il dirigente predetto “sostava indebitamente nella zona degli spogliatoi, ove, dopo aver rivolto reiterate ingiurie all’indirizzo del secondo arbitro, lo colpiva alla schiena e al collo con due colpi inferti con la parte anteriore dell’avambraccio, profferendo nel contempo frasi gravemente minacciose, senza comunque arrecare conseguenze fisiche al predetto direttore di gara”. In buona sostanza, la società non ha contestato i fatti relativi ai comportamenti dei propri sostenitori e a quelli del dirigente addetto agli ufficiali di gara, ma si è concentrata unicamente sui fatti addebitati al signor Zulli, deducendo che non si sono svolti secondo le modalità indicate nel referto, in quanto, essendo questi affetto fin dalla nascita da epidermolisi bollosa distrofica, non poteva assolutamente “portare colpi di nessuna entità e comunque sicuramente non più pesanti di un semplice buffetto a nessuna persona al mondo”, e quindi nemmeno all’arbitro. In particolare, ha dedotto che nell’episodio incriminato il dirigente ha appoggiato la sua mano destra, e nessuno degli avambracci, sulla spalla sinistra dell’arbitro, portando una leggerissima pressione sulla stessa spalla per richiamare l’attenzione dello stesso circa un errore tecnico commesso. Pertanto, ad avviso della reclamante, la sanzione è sproporzionata perché si fonda su un presupposto non vero, almeno in parte, e quindi ne ha chiesto la riduzione. Il reclamo è parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Quindi le circostanze diverse da quelle relative al comportamento del signor Zulli trovano perfetto riscontro negli atti di causa; e peraltro non vengono nemmeno contestate. Per quanto riguarda il comportamento del signor Zulli, nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza relativa alla malattia del dirigente, in quanto è sufficiente a configurare l’illecito contestato l’intenzione, attuata con un comportamento violento, di aggredire l’arbitro. Infatti, nel caso di specie, l’autorità e il prestigio del conduttore della gara è stato gravemente offeso dal gesto in sé, che nella sostanza rimane violento, a nulla rilevando il fatto che, per ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente, i colpi inferti non hanno sortito nessun effetto lesivo. Premessa quindi la responsabilità della società, il collegio ritiene che la sanzione irrogata sia da considerarsi leggermente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, e pertanto essa va ridotta nei termini di cui al dispositivo. L’accoglimento parziale del ricorso comporta la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. AZ Gold Women C5 di Guardiagrele (Chieti), riduce la sanzione dell’ammenda a € 700,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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