COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 04/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETà MOLITERNO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS COSI’ COME PUBBLICATA SUL CU N.33 DEL 06.11.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 04/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETà MOLITERNO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS COSI’ COME PUBBLICATA SUL CU N.33 DEL 06.11.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Arturo Grenci e Giuseppe Giordano – Componenti -, nella seduta del 30/11/2013, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società MOLITERNO, a questa Commissione pervenuto per competenza in allegato a nota del GS del 19/11/2013, Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato preliminarmente come il ricorso della Società Moliterno risulti esser stato prodotto in violazione dell’art.46 comma 1 CGS non risultando allo stesso allegato copia di lettera raccomandata,ovvero mezzo equipollente che, ai sensi dell’art.38 comma 7 CGS, sarebbe dovuta essere stata inviata alla Società controparte; Considerato, per l’effetto,come il reclamo, in difetto dei sopra richiamati requisiti debba intendersi improcedibile; Ritenuto in ragione di quanto sopra rappresentato come una volta dichiarata la improcedibilità del reclamo, ogni eventuale ulteriore aspetto di merito con lo stesso introdotto possa ritenersi assorbito; P.Q.M. • Dichiara improcedibile il ricorso presentato dalla Società Moliterno; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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