• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 123. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO
FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10,
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO
(DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART.
4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 123. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO
FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10,
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO
(DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART.
4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2013, che ha fatto seguito all’atto di
deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 17 maggio
2013, prot. 7448/818, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate;
tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 2 dicembre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del
Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza.
Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al rappresentante della Procura Federale, che, per mero
errore di digitazione, è risultata erronea la notifica dell’atto di contestazione, per cui questa C.D.T.
ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, alla riunione del 13.01.2014. Il Rappresentante
della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta,
dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa Commissione determina, al fine di
consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in
esame alla riunione del 13.01.2014, alle ore 16,00 (a seguire). Manda alla Segreteria per la
comunicazione della presente ordinanza ai deferiti, per cui
DISPONE
il rinvio alla seduta del 13.01.2014, alle ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione alle parti.
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Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 123. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO
FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10,
COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO
(DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART.
4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"