• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Fulgor Farra
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 22 del
20/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Cicvara Sasa – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Fulgor Farra ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa : “per condotta violenta nei
confronti di un avversario.”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Fulgor Farra
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 22 del
20/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Cicvara Sasa – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Fulgor Farra ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa : “per condotta violenta nei
confronti di un avversario.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Fulgor Farra;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
atteso che il referto arbitrale é risultato puntuale e pienamente esaustivo;
considerato che in questo quadro di riferimento il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo
grado risulta equo, per cui deve essere confermato;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e
privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Fulgor Farra;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Fulgor Farra
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 22 del
20/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Cicvara Sasa – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Fulgor Farra ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa : “per condotta violenta nei
confronti di un avversario.”"