COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.Sindacale Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del 20/11/2013 – Sanzione sospesa relativa Art. 16 C.G.S. : obbligo disputa una gara casalinga a porte chiuse – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.Sindacale Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del 20/11/2013 – Sanzione sospesa relativa Art. 16 C.G.S. : obbligo disputa una gara casalinga a porte chiuse – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S. Sindacale ha inoltrato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la seguente delibera in ordine alle risultanze della gara Sindacale – Torre di Mosto del 17/11/2013 : “risulta dal rapporto arbitrale che a di10 minuti dal termine della gara e anche a fine gara un gruppo di tifosi della società Sindacale rivolgeva all'arbitro espressioni ingiuriose e denigratorie anche in ragione della propria nazionalità. La fattispecie rientra pienamente nella casistica di cui all'art.11 del C.G.S.,comma 1 e la società ne risulta conseguentemente responsabile ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Trattandosi,comunque,di prima violazione addebitabile in tal senso alla società Sindacale si ritiene opportuno, nell' applicare la sanzione della disputa della gara senza pubblico come previsto dall'art 18 comma 1 lettera E, di disporre l'applicazione della sospensione per un anno dell'esecuzione della sanzione come previsto dall'art 16 comma 2bis del C.G.S. Si precisa che, essendo l'impianto sportivo del Sindacale non suddiviso in settori, la sanzione e' da intendersi riferita alla chiusura al pubblico dell' intero impianto.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Sindacale; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto di gara, fornendo altresì precisazioni e elementi utili a chiarire ulteriormente lo svolgimento degli episodi contestati; tenuto presente il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Sindacale; - di confermare la sospensione di un anno relativa alla sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse, prevista dall’art. 16 del C.G.S.; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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