COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/11/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : Sig. Tommaso DE MARTIN – Giocatore A.C. Mestre ”per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, NOIF e degli arti. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CG.S., perché malgrado avesse già sottoscritto il trasferimento in favore della società AC Mestre AS.D in data 0609.2013 sottoscriveva una successiva richiesta di trasferimento alla società US Flaminia ASD in data 12.09.2013, cosi come meglio esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”; Sig. Cristian DE TONI – Vice Presidente ASD Bissuola “in qualità di legale rappresentante della Società A S.D. Bissuola, mediante delega, per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, NOIF e degli artI. 1, comma 1. e 10, comma 2. del C.G.S., perché malgrado avesse già sottoscritto il trasferimento del giocatore De Martin Tommaso in favore della società AC. Mestre ASD in data 06.09.2013, sottoscriveva una successiva richiesta di trasferimento per lo stesso calciatore a beneficio alla società USo Flaminia ASD in data 12.09.2013, cosi come meglio esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”; Sig . Carluccio PRIGIONI – Presidente U.S. Flaminia ASD “per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al trasferimento – e al relativo tesseramento – del calciatore Sig. De Martin Tommaso in occasione della sottoscrizione della richiesta di trasferimento effettuata il 12.09.2013, violando le disposizioni di cui agli artI. 1, comma 1, e 10. comma 2, del G.G.s. ed art. 40, comma 4, NOIF”. la società U.S. FLAMINIA ASD, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C. G. S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione della richiesta di trasferimento del calciatore Sig. De Martin Tommaso dalla società ASD Bissuola alla U.S Flaminia ASD effettuata il 12.09.2013″; la società A.S.D. BISSUOLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C. G. S., delle violazioni ascritte al proprio Vice Presidente e Legale rappresentante per delega, per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione. effettuata il 12.09.2013, della richiesta di trasferimento del calciatore Sig. De Martin Tommaso dalla società AS.D. Bissuola alla U.S. Flaminia ASD”: la società A.C. MESTRE A.S.D “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del G.G.S. , delle violazioni ascritte al proprio tesserato Sig. De Martin Tommaso in occasione della sua sottoscrizione, effettuata il 12.09.2013, della richiesta di trasferimento dalla società A.S.D Bissuola alla U.S. Flaminia ASD”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/11/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : Sig. Tommaso DE MARTIN - Giocatore A.C. Mestre ''per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 4, NOIF e degli arti. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CG.S., perché malgrado avesse già sottoscritto il trasferimento in favore della società AC Mestre AS.D in data 0609.2013 sottoscriveva una successiva richiesta di trasferimento alla società US Flaminia ASD in data 12.09.2013, cosi come meglio esposto nella parte motiva dell'atto di deferimento della Procura Federale"; Sig. Cristian DE TONI - Vice Presidente ASD Bissuola "in qualità di legale rappresentante della Società A S.D. Bissuola, mediante delega, per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 4, NOIF e degli artI. 1, comma 1. e 10, comma 2. del C.G.S., perché malgrado avesse già sottoscritto il trasferimento del giocatore De Martin Tommaso in favore della società AC. Mestre ASD in data 06.09.2013, sottoscriveva una successiva richiesta di trasferimento per lo stesso calciatore a beneficio alla società USo Flaminia ASD in data 12.09.2013, cosi come meglio esposto nella parte motiva dell'atto di deferimento della Procura Federale"; Sig . Carluccio PRIGIONI - Presidente U.S. Flaminia ASD "per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al trasferimento - e al relativo tesseramento - del calciatore Sig. De Martin Tommaso in occasione della sottoscrizione della richiesta di trasferimento effettuata il 12.09.2013, violando le disposizioni di cui agli artI. 1, comma 1, e 10. comma 2, del G.G.s. ed art. 40, comma 4, NOIF". la società U.S. FLAMINIA ASD, "per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C. G. S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell'allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione della richiesta di trasferimento del calciatore Sig. De Martin Tommaso dalla società ASD Bissuola alla U.S Flaminia ASD effettuata il 12.09.2013"; la società A.S.D. BISSUOLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C. G. S., delle violazioni ascritte al proprio Vice Presidente e Legale rappresentante per delega, per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell'allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione. effettuata il 12.09.2013, della richiesta di trasferimento del calciatore Sig. De Martin Tommaso dalla società AS.D. Bissuola alla U.S. Flaminia ASD": la società A.C. MESTRE A.S.D "per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del G.G.S. , delle violazioni ascritte al proprio tesserato Sig. De Martin Tommaso in occasione della sua sottoscrizione, effettuata il 12.09.2013, della richiesta di trasferimento dalla società A.S.D Bissuola alla U.S. Flaminia ASD". La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 3/12/2013 sono risultati presenti : il Sig. Tommaso DE MARTIN Giocatore A.C. Mestre ASD il Sig. Cristian DE TONI Presidente A.S.D. Bissuola il Sig. Carluccio PRIGIONI Presidente U.S. Flaminia ASD la Società U.S. FLAMINIA ASD rappresentata dal Sig. Carluccio Prigioni la Società A.S.D. BISSUOLA rappresentata dal Sig. Cristian De Toni il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha esposto ai soggetti deferiti presenti i motivi che hanno condotto al deferimento dei medesimi e ha proposto il patteggiamento (ex art. 23 C.G.S.), prospettando l’adozione nei loro confronti dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Tommaso DE MARTIN Giocatore A.C. Mestre ASD : squalifica per giorni 20; a carico delil Sig. Cristian DE TONI Presidente A.S.D. Bissuola : inibizione per giorni 20; a carico del Sig. Carluccio PRIGIONI Presidente U.S. Flaminia ASD : inibizione per giorni 20 a carico della Società U.S. FLAMINIA ASD ammenda di € 100,00; a carico della Società A.S.D. BISSUOLA ammenda di 100,00.- Sentite le parti deferite, presenti nella riunione del 3/12/2013, le medesime hanno dichiarato di aderire all’applicazione ex art. 23 del C.G.S., come proposto del Procuratore Federale ed hanno concordato le sanzioni nella misura sopra riportata. Il Dott. Sciuto ha proposto inoltre di infliggere alla Società A.C. MESTRE A.S.D. la sanzione dell’ammenda nella misura di € 55,00. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intercorso fra le parti interessate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Tommaso DE MARTIN Giocatore A.C. Mestre ASD : squalifica per giorni 20; a carico delil Sig. Cristian DE TONI Presidente A.S.D. Bissuola : inibizione per giorni 20; a carico del Sig. Carluccio PRIGIONI Presidente U.S. Flaminia ASD : inibizione per giorni 20 a carico della Società U.S. FLAMINIA ASD ammenda di € 100,00; a carico della Società A.S.D. BISSUOLA ammenda di 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. La C.D.T. dispone inoltre l’adozione della seguente sanzione disciplinare a carico della Società A.C. MESTRE ASD ammenda di € 55,00.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it