DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 276 del 09.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 276 del 09.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2
RECLAMO
GARA DEL 23/11/2013: SALINIS – AUGUSTA
Reclamo preposto dalla società AUGUSTA avverso l'esito della gara SALINIS-
AUGUSTA.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la SOCIETà Augusta chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel
corso dell'incontro in epigrafe, tra i calciatori nati successivamente al 31 dicembre 1987 Perri Juan Cruz nato a Buenos Aires il 13/9/1991 che a detta della ricorrente non rientrerebbe tra i calciatori “ che abbiano assunto il primo tesseramento con la F.I.G.C. entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati presso altra Federazione Estera” in quanto avrebbe partecipato prima del suo trasferimento in Italia al Campionato Argentino con la compagine del Atletico Banfield. Poiché dalle indagini effettuate presso l’ufficio tesseramenti, non sembra che vi sia traccia della provenienza del nominato in questione da precedente federazione estera, si decide di soprassedere ad ogni decisione in merito in attesa di ulteriori approfondimenti da esperire presso gli organi
competenti.
P.Q.M.
Si dispone l’inoltro degli atti relativi al calciatore Perri Juan
all’ufficio tesseramenti della F.I.G.C. per l’accertamento della provenienza
o meno da federazione estera e l’eventuale variazione del codice nel
relativo sistema informatico centrale.