F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 12 Dicembre 2013 (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (n.q. di Presidente della Società ACFD Milan all’epoca dei fatti), Società ACFD MILAN (nota n. 2179/79pf13-14/MS/vdb del 11.11.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 12 Dicembre 2013
(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (n.q. di Presidente della Società ACFD Milan all’epoca dei fatti), Società ACFD MILAN (nota n. 2179/79pf13-14/MS/vdb del 11.11.2013).
La Commissione, preso atto dell’apertura, da parte della Procura federale del procedimento (rif. Procura 79pf13 14) avente a oggetto “il mancato adempimento da parte della ACFD Milan, della delibera della Commissione Accordi Economici della LND – prot. 174/CAE del 20.5.2013” e che alla conclusione dell’istruttoria la Procura federale ha deferito - dinanzi alla
Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Francesco Crudo n.q. di Presidente della ACFD Milan all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 9 e 15, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 20.5.2013 prot CAE 174; nonché ha deferito la ACFD Milan per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente - per i fatti che cosi si riassumono. Preso atto del reclamo presentato dalla calciatrice Jessica Mantuano, trasmesso in data 25.2. 2013 alla Commissione Accordi Economici della LND, per la corresponsione di una parte (pari a € 6.000,00), dell’accordo economico definito complessivamente in € 8.000,00 per la stagione sportiva 2011/2012; - acquisita la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata,
con la quale la ACFD Milan è stata condannata a corrispondere alla calciatrice Jessica Mantuano la somma di € 6.000,00, in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto; - rilevato che la delibera dianzi richiamata è stata comunicata alla ACFD Milan in data 20.5.2013 e che sono decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti;
- rilevato che, ciò integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9 e 15, CGS; - accertato che l'inadempimento della ACFD Milan risulta per tabulas;
- considerato che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società; - rilevato che, fermo restando l'obbligo di adempimento, l'illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Crudo Francesco, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan, nonché alla ACFD Milan, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente; per dedotte ragioni la Procura federale concludeva per la richiesta di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Francesco Crudo e per l’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) e la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno compariva per i deferiti, né venivano depositati scritti difensivi. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, ritenuti fondati i motivi a sostegno del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Francesco Crudo; - penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC oltre all’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), per la Società ACFD Milan.
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