CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale parziale e ordinanza del 6 dicembre 2013 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie B

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale parziale e ordinanza del 6 dicembre 2013 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie B IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo – arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Massimo Zaccheo – arbitro nominato dalla parte intimata nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. 1549 del 2.8.2013 (738) da Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 19, in persona del rag. Mario Macalli, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San Valentino 21 Parte istante contro Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega serie B), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Andrea Abodi, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari, Daniela Sorgato e Paolo Berruti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia 135 Parte intimata ha pronunciato il seguente LODO PARZIALE Fatto e svolgimento del procedimento 1. Con Domanda di Arbitrato del 2.8.2013 la Lega Pro -“in virtù della clausola arbitrale di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, degli artt. 12-bis, comma 4, e 22, comma 3, dello Statuto del CONI”- ha preso le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Arbitrale adito, per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, i) accertare e dichiarare l’illegittimo rifiuto di Lega Serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della Quota di Mutualità ex art. 24 del Decreto a valere per le stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti; ii) determinare -in base ai criteri illustrati da Lega Pro nel presente atto e/o comunque in base ai criteri di equità, giustizia e buona fede – la parte di Quota di Mutualità spettante, per le stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti, alle società sportive professionistiche attualmente aderenti alla Lega Pro e a quelle che risulteranno aderenti alla medesima Lega nelle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e nelle stagioni sportive seguenti; iii) in subordine, accertare e dichiarare le responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti, e, quindi, accertare e dichiarare il diritto delle società affiliate a Lega Pro ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura che sarà precisata in corso di causa o determinata secondo equità; Con integrale vittoria di spese del presente procedimento”. La Lega Pro dichiara, quale “ente esponenziale deputato ai sensi del proprio Statuto e in conformità del potere di rappresentanza alla medesima attribuito dalle società partecipanti ai campionati di Prima e di Seconda divisione mediante la sottoscrizione delle domande di iscrizione ai rispettivi campionati, presentate ogni anno all’inizio della stagione sportiva”, che intende far valere, “anche per conto e nell’interesse delle proprie associate”, i diritti che a queste ultime spettano sui contributi previsti dall’art. 24 d. lgs. n.9/2008, secondo cui “l’organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l’attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato d serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori”. Assumendo che i destinatari di tale quota annua c.d. di mutualità siano identificabili nelle società sportive aderenti alla Lega serie B e alla Lega Pro e che la quota sia determinata nel suo ammontare minimo e inderogabile, la parte attrice sostiene che ricorrono nell’ordinamento “indirizzi sufficienti” per pervenire al riparto del credito tra i “contitolari”; indirizzi che si sostanziano nell’ accordo dei concreditori ovvero in criteri eteronomi. Ritenendo “l’inutilità ed inconferenza” dell’altrui pretesa alla cooperazione di Lega serie A per la determinazione delle frazioni della Quota di mutualità relativa alla commercializzazione dei diritti di audiovisione del campionato di calcio per le stagioni 2013/14 – 2014/15, la Lega Pro agisce in giudizio dando atto della definizione transattiva dell’analoga vicenda già per l’annualità 2012/13, immediatamente precedente (fatto incontroverso tra le parti ma da nessuna documentato). Lega Pro illustra le ragioni di applicazione dei criteri eteronomi e correda le domande di pretese anche accessorie alle istanze dichiarative, a cominciare dalla domanda di risarcimento dei danni siccome “l’atteggiamento di totale chiusura manifestato da Lega serie B … sta provocando ingenti danni alle società aderenti alla Lega Pro, le quali si trovano da un lato nell’impossibilità di disporre di risorse alle stesse attribuite da una legge dello Stato e, dall’altro, a non poter rispettare gli obblighi imposti dalle norme federali”, tanto che “solo nel corso della stagione sportiva 2011/2012, ben quattro società sportive … sono state dichiarate fallite”. 2. Con Memoria difensiva del 30.8.2013 la Lega Serie B ha resistito “in via pregiudiziale di rito”, domandando “dichiararsi l’incompetenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport in relazione alla presente lite per essere competente la magistratura ordinaria”, quindi “nel merito”, domandando “rigettarsi le domande ex adverso formulate”. La difesa della Lega serie B sostiene con pluralità di argomenti l’estraneità della controversia dal novero di quelle arbitrabili giusta la combinazione normativa che parte attrice indica a fondamento dell’adizione di questi Arbitri; aggiunge quindi un duplice ordine di questioni che si opporrebbero alla legittimazione della Lega Pro, in particolare negando a questa la qualità di sostituto processuale ovvero di rappresentante volontario delle società aderenti. In ultimo, assume che la pretesa al riparto non trovi fondamento normativo. 3. In data 3 ottobre 2013, alla prima udienza avanti il Collegio, integrato con la designazione -a cura degli arbitri già nominati- del terzo arbitro in funzione di presidente (e che aveva accettato la nomina in data 11 settembre 2013), senza esito essendo stato esperito il tentativo di conciliare la controversia, è stato disposto lo scambio di atti difensivi “per la definitiva precisazione delle domande istruttorie e di merito” e l’eventuale “replica”. Pertanto, Lega Pro ha ritenuto di anteporre alle conclusioni già prese quella esplicitamente intesa a “rigettare l’eccezione di incompetenza formulata da Lega Serie B in quanto inammissibile e comunque infondata”; di contro, Lega serie B ha rassegnato le “già formulate conclusioni, prospettando, in via subordinata, la questione di costituzionalità dell’art. 24 del Decreto Lgs. n. 9/2008”. Alla successiva udienza del 4 novembre 2013, la difesa di Lega serie B ha anche sollevato (resistendovi la difesa avversaria) “l’eccezione di nullità della rinuncia al credito che è incorporata dal modulo di affiliazione, sottoscritto da parte del legale rappresentante della singola società di Lega Pro, a motivo della sua contrarietà col vincolo di destinazione dei crediti rinvenienti dal sistema della mutualità”. 4. Il Collegio, dopo avere udite le parti (che peraltro annunciavano le rispettive dichiarazioni di proroga del termine per la pronuncia del lodo al 31 gennaio 2014), ha riservato ogni decisione e, in conferenza personale nella sede del Tnas, ha deliberato il seguente Lodo parziale. Esposizione dei motivi A. Ritiene Il Collegio che l’arbitrato è ulteriormente procedibile e che, nel merito, una soltanto è la domanda di merito bisognosa di attività d’istruzione: del che si dà cura l’ordinanza appositamente deliberata in uno al presente Lodo. Allo stato, appaiono invece suscettibili di decisione, e di decisione negativa, tutte le altre domande di Lega Pro. Né, a fini dell’adozione della parziale pronuncia di merito a norma dell’art. 26.2 Codice Tnas, il Collegio rimane impedito dalla mancata decisione o risoluzione delle questioni di nullità e di legittimità costituzionale, peraltro rilevabili d’ ufficio, che, come narrato, sono state prospettate nel corso delle attività difensive di Lega serie B: la manifesta infondatezza di entrambe, delibata prima facie ai fini dell’adozione del provvedimento istruttorio, non esaurisce, comunque, il potere di decisione o risoluzione al riguardo. B. Il Collegio deve anzitutto “decid[ere] sulla propria competenza” a norma dell’art. 817, 1° c., c.p.c., e la decisione è nel senso che la competenza sussiste. Senza necessità di sindacare la denuncia di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza (trattandosi di inammissibilità per preteso abuso del mezzo difensivo, e dunque non pianamente risolubile sulla base delle sole prospettazioni ma bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto), appare sufficiente a respingere l’eccezione di incompetenza un’ esegesi corretta dell’art. 30 dello Statuto FIGC, che contiene il fondamentale patto compromissorio: esegesi che dev’essere orientata, piuttosto che dai risalenti canoni interpretativi di cui si avvale la difesa della parte intimata, dalle direttive oggi risalenti anche dagli artt. 808-bis e –quater c.p.c. (ratione temporis applicabili alla fattispecie risultando lo Statuto da deliberazione del Commissario ad acta n. 797 del 23 ottobre 2012) e per effetto delle quali i limiti oggettivi delle convenzioni di arbitrato, pur quando esistenti, appaiono senz’altro cedevoli all’ integrazione ermeneutica. La convenzione di arbitrato recita: “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori d) la squalifica del campo. 4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. 5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento”. Ora, la “controversi[a]” che occupa, la cui intima natura patrimoniale esclude ogni possibile dubbio circa l’arbitrabilità, corre senz’altro tra “soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere … organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”, né per essa -“secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI”- occorre il previo esaurimento di “gradi interni” alla Federazione, tanto meno -per ragioni di oggetto- la competenza del T.N.A.S. rimane impedita o eccettuata per via delle analitiche previsioni in tal senso contenute nella disposizione pattizia, all’inverso apprezzabili quali fattori che concorrono a definire il carattere determinabile delle altre liti residualmente arbitrabili. Il Collegio ritiene allora che la non lineare ricostruzione che intende(rebbe) comprimere le controversie arbitrabili sulla base della clausola invocata dalla parte istante ne contravviene la lettera e la ragion d’essere, e vulnera le indicate norme primarie che attualmente ampliano (o semplicemente prescrivono tecniche di interpretazione intese all’ incremento oggettivo del-) l’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato (fino ad ammetterla per rapporti anche non contrattuali, di cui la difesa di Lega serie B pare adombrare la ricorrenza anche nel caso in esame). Né può valere, al fine di limitare la natura delle liti accessibili ad arbitri, il richiamo all’art. 12-ter dello Statuto CONI (per il resto fatto segno di rinvio dallo Statuto FIGC quale fonte delle disposizioni autenticamente procedimentali), nella parte in cui stabilisce che “Ai collegi arbitrali, inoltre, può essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva avente ad oggetto diritti disponibili, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”: infatti, trattasi di norma destinata a operare in difetto di autonoma convenzione di arbitrato e concepita in funzione surrogatoria di fonte siffatta, per l’ulteriore ampliamento della capacità di arbitrato e non già di riduzione della materia aliunde deferita agli arbitri in virtù di apposita e autosufficiente convenzione vigente tra le parti, come nella specie l’art. 30 dello Statuto FIGC. Pertanto, in disparte i profili di soggettiva inammissibilità del mezzo, l’eccezione di Lega serie B è infondata e dev’essere respinta. C. Il merito della controversia non è ancora immediatamente accessibile per avere la difesa della Lega serie B obiettato, in particolare, che manca in capo a Lega Pro la serie dei requisiti che l’art. 77 c.p.c. impone per l’azione in giudizio del rappresentante volontario; segnatamente, fa difetto alla Lega Pro, almeno quale “procuratore … preposto a determinati affari” (nella specie, quello relativo al c.d. “contributo di mutualità”), il conferimento espresso e per iscritto del potere di “stare in giudizio per il preponente”, questi essendo da individuare nella singola società sportiva associata. Secondo un'interpretazione letterale della norma è necessario che il potere rappresentativo processuale sia attribuito a chi abbia una procura speciale o generale e che risulti da atto scritto. Infatti, il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, a norma del cit. art. 77, può essere conferito esclusivamente a colui che sia già investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. E il difetto di potere rappresentativo processuale si pone come causa di esclusione della legitimatio ad processum del rappresentante, l' accertamento della quale, trattandosi di un presupposto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio quale questione inerente alla regolarità del contraddittorio, sicché rimane comunque rilevabile d'ufficio. Il legislatore ha previsto delle deroghe al principio per cui il rappresentante volontario nel campo sostanziale si deve comunque munire della rappresentanza processuale con apposito atto scritto, prevedendo dispensa per gli atti urgenti e le misure cautelari, nonché stabilendo una presunzione di conferimento al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore. E’ assai risalente il dibattito sull’effettiva portata della prescrizione del codice di rito e non mette conto qui evocarne i termini talora assai incerti e sempre dubitativi dei suoi esiti, ritenendo il Collegio di muovere -anche in omaggio alla prevedibilità delle opzioni giudiziali quale fattore positivo di certezza nelle relazioni tra le parti- dal corrente indirizzo per cui la rappresentanza sostanziale della quale un soggetto può dotarsi rimane di per sé insufficiente a consentire, per il rapporto di cui questi divenga procuratore, anche l’azione in giudizio (o, il che è lo stesso, davanti agli arbitri). La novità di tale questione incidente sopra la legittimazione processuale di Lega Pro impedisce di per sé di attingere (o di speculare sopra) gli esiti confermativi della legittimazione ad agire della medesima parte che, senza che il tema fosse stato lì rilevato o dedotto, risultano dal “Lodo arbitrale parziale”, notoriamente pronunciato dal T.N.A.S. (anche) tra le stesse parti in data 16 settembre 2011 (§ 17). Dunque, il Collegio deve rilevare che -nonostante la capacità rappresentativa di diritto sostanziale appaia sufficientemente conferita per il rapporto in questionela Lega Pro non esibisce alcuna procura speciale per iscritto che valga ad accreditarne la qualità di parte legittimata a rappresentare in giudizio le società associate alla stessa. E il Collegio, per conseguenza, non può che escludere che la stessa Lega Pro abbia titolo rappresentativo dei diritti altrui nella presente azione. Sennonché, a impedire la definizione in rito del giudizio che potrebbe conseguirne vale la spèndita, sufficientemente netta, altresì del nome e dell’interesse proprio dell’ente associativo in quanto tale; spèndita che è stata operata da Lega Pro, avendo quest’ultima dichiarato di agire “anche per conto e nell’interesse delle proprie associate”, oltre che -evidentemente- proprio. E non può esservi dubbio che la Lega Pro abbia, in relazione ai c.d. “diritti collettivi” (qual è quello per cui è causa), un sufficiente interesse proprio ad agire, almeno in sede dichiarativa, stante il monopolio della gestione di tali “diritti collettivi” che univocamente risulta dall’art. 1, comma 3, lett. d.1. e d.2. dello Statuto versato agli atti del procedimento. Pertanto, le domande di Lega Pro possono (comunque) trovare esame nel merito (soltanto) assumendo l’ammissibilità delle stesse in relazione alla situazione giuridica soggettiva che è propria della Lega Pro, e non già dei singoli suoi associati. In particolare, deve riconoscersi alla Lega Pro, in virtù della non contestata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle singole società sportive “attualmente” associate, di una dichiarazione attributiva al Consiglio direttivo della stessa Lega Pro del potere di stabilire i “criteri di ripartizione” (anche) delle “somme riconosciute per mutualità”, fino all’adozione di quello risolventesi nel “non procedere alla distribuzione per motivate ragioni”. Allora, non pare dubbio al Collegio che specialmente ai fini dell’esercizio di siffatti poteri, poteri discrezionali senz’altro propri dell’ente associativo sebbene in ultimo funzionali alla tutela di posizioni soggettive risalenti fino ai singoli che all’ente risultano “attualmente” associati, l’ente associativo vanti un proprio interesse concreto e attuale (almeno) alla tutela dichiarativa alla quale si limita a dare corso il presente giudizio. In definitiva, il merito delle domande di Lega Pro è accessibile nella misura in cui tramite le stesse ne risulti l’avvalimento in nome proprio di diritti altrettanto propri, non potendosi viceversa ammettere domande dichiaratamente proposte in nome e nell’interesse altrui (per difetto delle condizioni di cui all’art. 77 c.p.c.) né in nome proprio ma per far valere diritti altrui (mancando, a norma dell’art. 81 c.p.c., l’indefettibile norma primaria di abilitazione alla sostituzione processuale, peraltro regolarmente causativa di processo con pluralità di parti necessaria). D. Su tali premesse, il Collegio ritiene che non sussiste obbligo di Lega serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della c.d. Quota di Mutualita, tanto meno per le stagioni “2014/2015 e per le seguenti". Anzitutto, è soltanto per la parte di “Quota di Mutualità” spettante per la stagione sportiva 2013/2014 che può riuscire enucleata una significativa posizione propria della Lega Pro in rapporto all’ esercizio di quei poteri, assai discrezionali, inerenti ai “criteri di ripartizione” che le sono stati rimessi dalle società aderenti (e che, come detto, giungono fino all’annichilimento del diritto di credito dell’associato). Infatti, tali poteri, secondo la stessa allegazione della parte istante, dipendono, in concreto, dalla intervenuta sottoscrizione della “domanda di iscrizione al campionato” (su modulo predisposto per ciascuna stagione sportiva), e dunque la connessa ricognizione dell’aderente che esclude -attualmente- il “vant[o di] alcun diritto di credito per detti titoli nei confronti della Lega Pro” non può che arrestarsi all’ ultima adesione raccolta, vale a dire quella per la stagione sportiva in corso. Del resto, la prospettazione articolata della domanda di Lega Pro, nella parte in cui fa riferimento, per un verso, “alle società sportive professionistiche attualmente aderenti alla Lega Pro” e, per altro, “a quelle che risulteranno aderenti alla medesima Lega nelle stagioni sportive … seguenti” tradisce la distanza delle diverse ipotesi e convalida la separazione dei giudizi, che il Collegio intende operare, relativamente alla prima rispetto alla seconda ipotesi. Sennonché, sia pure limitando la pretesa alla negoziazione entro i limiti dell’interesse a consentire la ripartizione convenzionale della “Quota di Mutualita' ex art. 24 del Decreto” alla stagione sportiva 2013/2014, la pretesa di Lega Pro è priva di fondamento, in contrario non potendosi invocare -ciò che peraltro nessuna delle parti, significativamente, ha fatto- la diversa decisione che figura nel menzionato Lodo arbitrale parziale (§ 42), dato tra parti anche diverse e, di là di ogni altra considerazione, privato di ogni efficacia (anche soltanto suggestiva) esterna per il contingentamento naturalmente annuale del rapporto litigioso, anche alla stregua della ratio decidendi alla quale il Collegio si ispira adesso. In breve, limiti oggettivi e cronologici -essendo anno per anno diverso il rapporto che trova causa nella ripartizione della c.d. Quota di mutualità- impediscono l’operare della suggestione della norma agendi stabilita nell’occasione del diverso giudizio. In ogni caso, non sovviene al Collegio un indizio sufficientemente univoco circa il carattere soltanto negoziale della determinazione, tra Lega Pro e Lega serie B, delle rispettive percentuali derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi realizzata dalla Lega seria A, e la stessa argomentazione difensiva della parte istante finisce per escludere che la determinazione negoziale possa sine die assorbire in sé ogni altro criterio, cioè rimanendo insurrogabile giudizialmente: principi fondamentali di intuitiva evidenza escludono che la giurisdizione dichiarativa possa riuscire inibita da una, peraltro inesistente, riserva di contratto (ammettere la quale, in ultimo, lascerebbe conseguire una tutela stabilmente per equivalente e non già del tipo determinativo domandato in via principale dalla stessa Lega Pro) . La Lega serie B, allora, non pare tenuta, in via di principio, a negoziare la frazione di risorse nell’ ambito della quota destinata complessivamente anche alla Lega Pro, ed è per questo che sussiste l’interesse concreto e attuale della Lega Pro a domandare l’ intervento giudiziale per una determinazione eteronoma nei confronti dell’altro ente associativo. Pertanto, “la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro” costituisce l’oggetto sopra il quale, tolto ogni altro, il Collegio ritiene di dover esercitare la propria capacità di giudizio, a cominciare dall’introduzione dell’apposito rimedio istruttorio di cui alla separata ordinanza in pari data. E. Date le premesse, deve negarsi anche ogni “responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti”; e, stante la dichiarata dipendenza della domanda ulteriore da un previo accertamento di segno contrario sopra la precedente, deve ritenersi assorbita la pronuncia inerente a “il diritto delle società affiliate a Lega Pro ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura che sarà precisata in corso di causa o determinata secondo equità”. Del resto, l’accesso al merito di quest’ultima domanda sarebbe inibito pure dal rilievo (possibile in base anche alla sola prospettazione della domanda di parte istante) del difetto di legittimazione a domandare il risarcimento del danno asseritamente subito da soggetti diversi dalla parte attrice, trattandosi del “diritto delle [sole: n.d.r.] società affiliate a Lega Pro”. F. Il termine per la pronuncia del Lodo sull’oggetto residuo e il definitivo carico delle spese del procedimento (a norma dell’art. 26.3 Codice Tnas) –termine da intendersi già convenzionalmente prorogato al 31 gennaio 2014- è prorogato di ulteriori 90 giorni per via della presente pronuncia, a norma degli artt. 4.2 Codice Tnas e 820, c. 3, lett. c), c.p.c. in quanto “norma non derogata”. PQM Il Collegio arbitrale, non definitivamente pronunciando nella controversia tra le Parti, ogni diversa istanza, eccezione o difesa disattesa, così decide: a) Rigetta l'eccezione di incompetenza formulata da Lega Serie B; b) Rigetta la domanda di "accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto di Lega di Serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della Quota di Mutualità ex art. 24 del Decreto a valere per le stagioni sportive 2013/2014 - 2014/2015 e per le seguenti"; c) Rigetta la domanda di "determinare (...) la parte di Quota di Mutualità spettante, per le stagioni sportive (...) 2014/2015 e per le seguenti"; d) Rigetta la domanda di "accertare e dichiarare la responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti", e dichiara assorbita quella dipendente; e) Riserva al Lodo definitivo ogni pronuncia sulla “determina[zione del-] la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro”, nonché sulle spese del procedimento; f) Dichiara prorogato di 90 giorni il termine di pronuncia del Lodo definitivo; g) Dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio; h) Manda alla Segreteria di comunicare entrambi i provvedimenti. Così deliberato, a maggioranza dei voti espressi nella conferenza personale degli arbitri in data 4 novembre 2013, e sottoscritto da ciascuno in numero di tre originali, nei luoghi e date indicati con autografia a fianco delle rispettive sottoscrizioni. F.to Ferruccio Auletta F.to Carlo Castronovo F.to Massimo Zaccheo IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo – arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Massimo Zaccheo – arbitro nominato dalla parte intimata nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. 1549 del 2.8.2013 (738) da Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 19, in persona del rag. Mario Macalli, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San Valentino 21 Parte istante contro Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega serie B), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Andrea Abodi, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari, Daniela Sorgato e Paolo Berruti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia 135 Parte intimata ha pronunciato la seguente ORDINANZA Visto il Lodo parziale deliberato in data 4 novembre; ritenuto di farsi assistere da un consulente tecnico ai fini della pronuncia sulla “determina[zione del-] la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro”; letti gli artt. 816-ter c.p.c. e 22 Codice Tnas; nomina consulente tecnico il prof. Enrico Laghi, ordinario di economia aziendale nel Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive dell’Università di Roma La Sapienza con studio in Roma (00186) via del Corso, n. 509; fissa per la accettazione del mandato da parte del c.t. designato e la formulazione, in contraddittorio con le Parti e i rispettivi difensori, dei quesiti da sottoporre al c.t.u. l’udienza del 20 dicembre 2013, ore 10.30, autorizzando sin d’ora alla designazione dei rispettivi consulenti di parte anche successivamente all’udienza e fino alla data di inizio delle operazioni peritali; Manda alla Segreteria di comunicare il provvedimento al c.t. designato. Roma, 6 dicembre 2013 Per il Collegio arbitrale, il Presidente (F.to Ferruccio Auletta)
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