COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.19 della Società A.S.D. BOVALINO CALCIO A CINQUE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.66 del 28.11.2013 (ammenda di € 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.19 della Società A.S.D. BOVALINO CALCIO A CINQUE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.66 del 28.11.2013 (ammenda di € 400,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dei due arbitri della gara A.S.D. Soverato C/5 – A.S.D. Bovalino C/5 del 20.11.2013, risulta che: - al 18° del II tempo, in occasione di un calcio di punizione assegnato al Soverato C/5, un tifoso della società Bovalino C/5 lanciava contro l’arbitro il contenuto di una bottiglia (acqua), bagnandolo; - “sin dall’inizio della gara” un tifoso della società reclamante proferiva reiteratamente espressioni offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara, colpendolo, inoltre, con uno sputo; - al 26° del II tempo, il succitato tifoso, in compagnia di un altro sostenitore, entrava abusivamente sul terreno di gioco e teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, costringendolo a sospendere la gara per qualche minuto, “per poi riprendere grazie all’intervento di un dirigente del Soverato”. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha comminato un’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Bovalino C/5. (cfr. C.U. n.66 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Calabria). Le ragioni addotte dalla reclamante appaiono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto dei due arbitri in modo puntuale, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S). L’adita Commissione, inoltre, ritiene la sanzione impugnata congrua ed adeguata ai fatti verificatisi. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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