COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO nr.20 del Sig.COSTANZO Valerio (tesserato della Società A.S.D. Grimaldi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.66 del 28.11.2013 (squalifica per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO nr.20 del Sig.COSTANZO Valerio (tesserato della Società A.S.D. Grimaldi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.66 del 28.11.2013 (squalifica per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Grimaldi – A.S.D. Trebisacce del 24.11.2013, risulta che, al termine dell’incontro, il calciatore dell’A.S.D. Grimaldi, Costanzo Valerio, rivolgeva parole offensive nei confronti di organi federali e verso una parte dei sostenitori presenti in tribuna. Il Giudice di primo grado, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore suddetto per tre gare (v. C.U. n.66 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Calabria). Il Costanzo, nel reclamo a sua firma, contesta quanto affermato dal direttore di gara, sostenendo di essersi rivolto ad un dirigente della propria squadra presente in tribuna, senza pronunciare alcuna espressione offensiva nei confronti degli organi federali. Tuttavia, i fatti contestati al calciatore Costanzo Valerio, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S) e la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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