COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Longare Castegnero Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 27/11/2013 – Squalifica quattro giornate giocatore Andreoni Filippo – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Longare Castegnero Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 27/11/2013 – Squalifica quattro giornate giocatore Andreoni Filippo – Campionato di Promozione La Società U.S.D. Longare Castegnero ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 27/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Andreoni Filippo : “per avere afferrato l’arbitro per un braccio stringendolo e scuotendolo, pronunciando altresì frase offensiva nei confronti dello stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Longare Castegnero; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione nei confronti del calciatore Andreoli Filippo possa essere rideterminata nella squalifica più congrua di tre giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Longare Castegnero; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Andreoni Filippo. La tassa reclamo non é stata versata.
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