COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Patavina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 27/11/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Galeazzo Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Patavina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 27/11/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Galeazzo Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Patavina ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 25 del 27/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Galeazzo Matteo : “perché, dopo la concessione di un fallo contro la propria squadra, si rivolgeva all’arbitro con atteggiamento minaccioso ed offensivo, tentava di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi per l’intervento di un compagno e dopo essere stato espulso usciva dal campo pronunciando espressioni offensive e blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Patavina e trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Padova; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; atteso che il referto arbitrale é risultato puntuale e pienamente esaustivo; considerato che in questo quadro di riferimento il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado risulta equo, per cui deve essere confermato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Patavina; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Galeazzo Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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