COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Patavina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 27/11/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Galeazzo Matteo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Patavina
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del
27/11/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Galeazzo Matteo – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Patavina ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 25 del 27/11/2013 con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Galeazzo Matteo : “perché, dopo la
concessione di un fallo contro la propria squadra, si rivolgeva all’arbitro con atteggiamento minaccioso ed
offensivo, tentava di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi per l’intervento di un compagno e dopo essere
stato espulso usciva dal campo pronunciando espressioni offensive e blasfeme”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Patavina e trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di
Padova;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
atteso che il referto arbitrale é risultato puntuale e pienamente esaustivo;
considerato che in questo quadro di riferimento il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo
grado risulta equo, per cui deve essere confermato;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e
privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Patavina;
- di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Galeazzo Matteo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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