F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE SEBASTIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), DANILO IANNASCOLI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl – (nota n. 2473/202pf 13-14/SP/blp del 20.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE SEBASTIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), DANILO IANNASCOLI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl - (nota n. 2473/202pf 13-14/SP/blp del 20.11.2013). Il deferimento La Commissione disciplinare nazionale, letti ed esaminati gli atti e i documenti, visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 20.11.2013 (prot. 2473/202pf13-14/SP/blp) nei confronti dei Sig.ri Sebastiani Daniele e Iannascoli Danilo, il primo nella qualità di Presidente del C.d.A. e il secondo in quella di Amministratore Delegato, entrambi nella loro qualità di Legali rappresentanti p.t. della Società Delfino Pescara 1936 Srl, nonché della stessa Società, per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), punto VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, quale mezzo di pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di maggio 2013, e la Società Delfino Pescara 1936 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti. Il dibattimento Al dibattimento, sono presenti il rappresentante della Procura federale, nonché il difensore dei tre deferiti. Orbene, il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per il suo accoglimento, chiedendo la condanna di tutti gli incolpati all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) ciascuno. La difesa delle parti deferite, depositate nei termini rituali memorie, ha concluso in via principale per il proscioglimento degli incolpati e in via gradata, rappresentata la presenza di un profilo di colpa lieve in capo ai deferiti, per l’applicazione di una sanzione minima nei loro confronti. Motivi della decisione Il presente deferimento trae origine da una segnalazione della Co.Vi.So.C. concernente l’avvenuto pagamento, riscontrato nella riunione del 10 ottobre 2013, di somme di denaro versate in contanti, in luogo del previsto bonifico bancario. Nella specie, effettivamente, veniva accertato che i deferiti provvedevano al versamento di una quota parte della mensilità di maggio 2013, per un importo netto complessivo di € 5.000,00, in favore del calciatore Quintero Paniagua Juan Fernando. La violazione ascritta ai tre incolpati risulta provata documentalmente oltre che pacifica; pertanto, ogni sforzo difensivo, pur apprezzabile, teso a dimostrare la buona fede dei deferiti, non serve a dare legittimità a un atto che, al di là delle motivazioni che lo avrebbero originato, resta essenzialmente contrario al contenuto della norma contestata la quale, appunto, fa espresso divieto di eseguire versamenti in denaro secondo modalità diverse da quelle prescritte. Di conseguenza, accertato il fatto, non può che accogliersi il deferimento e darsi luogo alla sanzione, per quanto, sulla scorta delle evidenziate necessità del calciatore, costretto a sostenere i costi di una improvvisa, urgente e non preventivata partenza, appare più congruo riportare entro ambiti di maggiore equità la sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, condanna i Signori Sebastiani Daniele e Iannascoli Danilo, nelle loro rispettive qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Società Delfino Pescara 1936 Srl, nonché la Società Delfino Pescara 1936 Srl alla sanzione del’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per ciascuno.
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