F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO MARZIO ALLERUZZO (Calciatore tesserato della Società ASD Battipagliese), Società ASD BATTIPAGLIESE – (nota n. 2495/255pf 13-14/AM/ma del 20.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO MARZIO ALLERUZZO (Calciatore tesserato della Società ASD Battipagliese), Società ASD BATTIPAGLIESE - (nota n. 2495/255pf 13-14/AM/ma del 20.11.2013). La Commissione disciplinare nazionale, letti ed esaminati gli atti e i documenti, visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 20.11.2013 (prot. 2495/255pf13-14/AM/ma) nei confronti: - del calciatore Alleruzzo Fabio Marzio, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Battipagliese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, del CGS, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente sul proprio profilo facebook, in data 10.11.2013, così come riportati in data 11.11.2013 sul sito internet www.resport.it, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Sig. Luca Massimi, arbitro della sez. di Termoli, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso; - della Società ASD Battipagliese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in relazione all’art. 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato; Al dibattimento, il rappresentante della Procura federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per il suo accoglimento, ha chiesto la condanna dell’Alleruzzo a tre giornate di squalifica e quella dell’ASD Battipagliese alla sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00). Nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Motivi della decisione Il presente deferimento trae origine dalla segnalazione inoltrata dagli organi arbitrali in merito al contenuto di alcune dichiarazioni offensive postate sul profilo facebook del calciatore Alleruzzo della Battipagliese. In particolare, è accaduto che in seguito alla partita Savoia - battipagliese del 10.11.2013, il detto calciatore abbia espresso alcuni giudizi offensivi in danno dell’arbitro Luca Massimi, proprio con riferimento alla conduzione della gara sopra indicata. Le dichiarazioni, poi, venivano anche pubblicate sul sito www.resport.it dell’11.11.2013. Orbene, appare documentata e sufficientemente accertata la portata offensiva delle dichiarazioni dell’Alleruzzo; le stesse, invero, hanno messo in discussione la reputazione del direttore di gara, agitando sospetti sulla sua terzietà e pregiudicando in tal modo sia il suo prestigio personale sia la credibilità di tutta la categoria arbitrale. Per quanto sopra evidenziato, risulta provata la violazione, sia del calciatore che della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento condanna Fabio Marzio Alleruzzo alla sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali e la Società ASD Battipagliese a quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). .
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