F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (98) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD AIETA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. PASQUALE DE FRANCO (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUIGI CARLOMAGNO (Vice Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 46 del 23.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (98) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD AIETA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. PASQUALE DE FRANCO (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUIGI CARLOMAGNO (Vice Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 46 del 23.10.2013). La Procura Federale, con atto datato 26 giugno 2013, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria De Franco Ivan, calciatore tesserato per la Società ASD Aieta, De Franco Pasquale, calciatore e nel contempo presidente della Società ASD Aieta, Carlomagno Luigi, vice presidente e nel contempo dirigente accompagnatore della Società ASD Aieta, nonché la Società ASD Aieta, per rispondere della violazione il De Franco Ivan dell’art. 1 comma 1 CGS, il De Franco Pasquale dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 22 comma 6 stesso Codice, il Carlomagno anch’egli della stessa violazione contestata al De Franco Pasquale, la Società ASD Aieta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Il motivo del deferimento era consistito nel fatto che nella gara Aieta – Mondicino del 17 marzo 2013, valida per il Campionato di Seconda Categoria, la Società ASD Aieta aveva utilizzato il calciatore De Franco Pasquale, che in quel momento era squalificato, con le generalità di altro calciatore, De Franco Ivan, che aveva titolo di partecipare alla gara, la cui distinta era stata sottoscritta, quale dirigente accompagnatore della squadra, dal Carlomagno, che, attraverso la sua sottoscrizione, aveva attestato che tutti i calciatori della Società ASD Aieta erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità di detta Società. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 21 ottobre 2013 e pubblicata sul C.U. n. 46 del 23 ottobre successivo, comminava a De Franco Pasquale l’inibizione sino al 23 giugno 2014, a Carlomagno Luigi l’inibizione sino al 23 aprile 2014, alla Società ASD Aieta l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. Veniva nel contempo prosciolto De Franco Ivan, perché a carico del quale non vi era prova che fosse a conoscenza dell’utilizzo del suo nominativo. Avverso siffata decisione ricorre la Società ASD Aieta, la quale deduce che alla gara in oggetto aveva effettivamente partecipato il calciatore De Franco Ivan e non il De Franco Pasquale, che il 17 marzo 2013, giorno della gara, si trovava in Germania dall’11 marzo al 18 marzo successivo, alloggiando presso l’Hotel Pflieger di Stuttgard, di cui deposita fattura datata 11 marzo 2013 di € 784,00 intestata a Pasquale De Franco. Conclude per la totale revoca della decisione, allegando, oltre alla fattura, copia delle deduzioni rese in primo grado ed una dichiarazione di persona che aveva assistito alla gara e che non aveva mai riferito in merito alla presenza in campo del calciatore De Franco Pasquale. Prima della riunione odierna ed esattamente in data 17 dicembre 2013 la Società ASD Aieta Calcio ha fatto pervenire a questa Commissione documentazione a supporto della propria tesi difensiva, che tuttavia non può essere acquisita agli atti stante la palese tardività del suo inoltro. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La prova dell’illecito di che trattasi è costituita dalla deposizione dell’arbitro della gara in oggetto, a nome Alfredo Albino, il quale, sentito nel corso del procedimento di primo grado, ribadiva, a seguito di esibizione di documentazione fotografica, che il calciatore che aveva preso parte alla gara stessa era proprio il De Franco Pasquale; costui, che era in corso di squalifica e che non aveva titolo di partecipare alla gara, vi aveva partecipato con il n. 9 in distinta, assumendo le generalità di De Franco Ivan. La ricevuta alberghiera prodotta dalla ricorrente è del tutto inconferente, essendo datata 11 marzo 2013, mentre la gara è stata disputata il 17 marzo successivo. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata..
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