F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 20 Dicembre 2013 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl – (nota n. 2781/90 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 20 Dicembre 2013 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl - (nota n. 2781/90 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013). Visti gli atti, Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 dicembre 2013 nei confronti di: - Sauro Nicolini, Presidente e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, A) punto 3) per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito dei seguenti documenti: − istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2013/2014 presso lo stadio “V. Mazzola” di Santarcangelo di Romagna; − disponibilità dell'impianto indicato in deroga; − licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa all'impianto indicato in deroga; − nulla osta del Prefetto di Rimini; la AC Bellaria Igea Marina Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Preso atto che i soggetti deferiti non si sono costituiti in giudizio e non hanno depositato alcuna memoria difensiva. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Francesco Bevivino il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Sauro Nicolini: inibizione per giorni 60 (sessanta) - per la AC Bellaria Igea Marina Srl ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). Preso atto che la Società entro il termine del 20 giugno 2013 aveva regolarmente depositato tutta la documentazione relativa allo stadio “E. Nanni” di Bellaria. Ritenuto che la Lega,in data 25 giugno 2013, attestava il mancato rispetto di alcuni requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato B del C.U. 168/A del 7 maggio 2013. Valutato che, a seguito di tali rilievi, la Società deferita presentava in data 4/5 luglio 2013 istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività nella stagione 2013/2014 presso lo Stadio “V. Mazzola” di Sant’Arcangelo di Romagna e tutta la documentazione relativa (disponibilità dell’impianto, licenza di cui all’art.68 TULPS, nulla osta Prefetto di Rimini). Considerato che il deferimento in esame censura il comportamento tenuto dalla Società (tardiva presentazione detta documentazione) senza tener conto che il nuovo deposito si è reso necessario a seguito del mutamento dell’impianto di gioco obbligato a seguito del controllo degli organi di Lega attestato in data 25 giugno 2013 (a termine già scaduto). Valutato che il deferimento così come formulato (mancato deposito nel termine del 20 giugno della documentazione relativa allo stadio V. Mazzola di Sant’Arcangelo di Romagna) non può essere accolto considerato che alla data del 20 giugno 2013 la Società deferita aveva presentato tempestivamente la documentazione riguardante altro impianto di gioco. P.Q.M. Rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i deferiti da ogni incolpazione.
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