COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 28 del 27/11/2013 – Sanzione sportiva della perdita della gara Union Olmo Creazzo – Stanga del 16/11/2013 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 18.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 28 del
27/11/2013 – Sanzione sportiva della perdita della gara Union Olmo Creazzo – Stanga del 16/11/2013 –
Campionato Juniores Provinciale
La Società A.C. Union Olmo Creazzo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 28 del 27/11/2013 con la quale é stata
assunta la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in opggetto per 0-3 per aver impiegato n. 5
giocatori “fuori quota” anziché i quattro consentiti.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Union Olmo Creazzo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito l’arbitro personalmente, il quale ha confermato di avere erroneamente indicato nel referto di gara
quale sostituto del giocatore n.2 Cimino Stefano il n. 17 Spasojevic Branimir, in luogo del calciatore n. 14
Chen Kalyan - nato il 3-1-1996 effettivamente impiegato, che in base alla sua età non rientra fra i giocatori
“fuori quota”;
considerato che nel corso dell’incontro emarginato sono stati utilizzati n. 4 giocatori “fuori quota” nel rispetto
della regola pubblicata nel Comunicato del C.R.V. n. 1 del 3/7/2013;
constatata, alla luce di quanto sopra, la regolarità della gara oggi presa in esame
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere il ricorso presentato dalla Società Union Olmo Creazzo;
- di confermare la validità della gara, omologando la stessa con il risultato acquisito in campo :
Union Olmo Creazzo – Stanga 7 – 0.
- La tassa reclamo non é stata versata.
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