COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 27/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPORTING PALAZZO – SPORTING LAURIA
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 27/12/2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA SPORTING PALAZZO – SPORTING LAURIA
Il Giudice Sportivo
A scioglimento della riserva di cui al CU n. 47 del 11.12.2013;
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dallo S. Lauria per l’irregolarità della gara;
Considerato che il D.G. in fase di riconoscimento pre-gara dei calciatori delle due squadre ammetteva in distinta i calciatori indicati rispettivamente ai n. 3 come Cassatella Antonio nato il 09.03.1978 e n. 7 come Lisi Walter nato il 30.06.1997 dello S. Palazzo in base ad attestazione di identità rilasciata dalla Stazione dei Carabinieri di Banzi, in quanto sprovvisti di documenti di riconoscimento;
Atteso che in tema di identificazione dei calciatori, l’articolo 71 delle N.O.I.F., nonché la regola 3 del giuoco del calcio recitano che l’Arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
a)attraverso la propria conoscenza personale;
b)mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
c)mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un notaio;
d)mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle leghe, dal settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati;
Verificato dagli atti ufficiali di gara che il D.G. in fase di identificazione dei calciatori ha ammesso in distinta i succitati calciatori dello S. Palazzo secondo quanto esplicitato dalle disposizioni precitate ossia di attestazione di identità del Comandante dei Carabinieri della Stazione di Banzi che riconosceva le persone riportate nelle fotografie rispettivamente in Lisi Walter nato a Cantù (CO) il 30.06.1997 e residente a Banzi in via C. Battisti,12 e Cassatella Antonio nato a Barletta il 09.03.1978 ed ivi residente in via R. Acerenza s.n.;
Ritenuto che secondo quanto sopra esposto appare evidente come la decisione assunta dal D.G., di ammettere in distinta e quindi d’identificare i calciatori indicati rispettivamente ai n. 3 come Cassatella Antonio nato il 09.03.1978 e n. 7 come Lisi Walter nato il 30.06.1997 dello S. Palazzo in osservanza a quanto tassativamente ed inderogabilmente esplicitato dalle precitate disposizioni, abbia determinato lo svolgimento regolare della gara;
P.Q.M. delibera
• di respingere il reclamo proposto dallo S. Lauria;
• di confermare il risultato acquisito sul campo con il seguente punteggio:
SPORTING PALAZZO – SPORTING LAURIA 3-0;
• di incamerare la tassa reclamo.