COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 02.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETà FST RIONERO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS COME PUBBLICATA SUL CU N. 47 DELL’11.12.2013.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 02.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 - RICORSO DELLA SOCIETà FST RIONERO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS COME PUBBLICATA SUL CU N. 47 DELL’11.12.2013.
Letto il reclamo proposto dalla società FST RIONERO;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che il predetto reclamo è stato inoltrato oltre il termine perentorio, così come previsto dall’art.36, comma 2 del C.G.S.
P.Q.M.
• dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società FST RIONERO;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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