COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 24.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.31 della Società U.S. GEPPINO NETTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.12.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 8.12.2013 Geppino Netti-Campioni con il punteggio di 0.3, ammenda di € 100,00, inibizione del dirigente AITA Antonio fino al 13.2.2014, squalifica del calciatore ZACCARO Andrea fino al 13.3.2014, squalifica del calciatore capitano SCHIFINO Damiano per QUATTRO gare, squalifica del calciatore DI LORENZO Antonio per UNA gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 24.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.31 della Società U.S. GEPPINO NETTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.12.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 8.12.2013 Geppino Netti-Campioni con il punteggio di 0.3, ammenda di € 100,00, inibizione del dirigente AITA Antonio fino al 13.2.2014, squalifica del calciatore ZACCARO Andrea fino al 13.3.2014, squalifica del calciatore capitano SCHIFINO Damiano per QUATTRO gare, squalifica del calciatore DI LORENZO Antonio per UNA gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara del calciatore Di Lorenzo Antonio,ai sensi dell’art.45, comma 3 a, C.G.S.. La società reclamante chiede l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo, argomentando che non si è verificato alcun episodio di violenza, di aggressione o di minaccia nei confronti dell'arbitro e che i calciatori ed i dirigenti hanno semplicemente protestato con foga agonistica, ma non hanno messo in pericolo l'incolumità dell'arbitro, tant'è che non è stato necessario l'intervento dei Carabinieri presenti. Aggiunge che nessuna prova del tentativo di ripristinare la partita è stato offerto dal direttore di gara, evidentemente perché non si è verificato alcun episodio di violenza. In realtà dagli atti ufficiali emerge un atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro da parte dei calciatori della società Geppino Netti, con una serie di accese proteste e diversi spintoni alle spalle, che provocavano dolore. Non risulta, però, che il direttore di gara abbia richiesto l'intervento dei Carabinieri presenti, o che gli stessi Carabinieri siano comunque intervenuti, come si presume sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stata realmente messa in pericolo l'incolumità fisica dell'arbitro. Ma non risulta, come assume la reclamante, che il direttore di gara abbia posto in essere alcun tentativo di riportare l'ordine per proseguire la gara prima di decretarne la sospensione definitiva, quale ad esempio chiamare a sé i capitani per avvisarli con fermezza che in caso di prosecuzione delle intemperanze la partita sarebbe stata sospesa, o ammonire ed espellere calciatori o i dirigenti più facinorosi. Ed invero l'arbitro non ha comminato alcuna sanzione disciplinare, né ha identificato alcun calciatore o dirigente tra i protagonisti delle proteste, a parte Zaccaro Andrea, protagonista dell'episodio che ha scatenato le vibranti proteste. Non avendo il direttore di gara posto in essere tentativi necessari per riportare l'ordine, dagli atti non emerge l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, bensì un mero timore soggettivo da parte dell'arbitro, per cui il provvedimento di sospensione non andava adottato. Per quanto riguarda le sanzioni adottate nei confronti dei tesserati, è illegittimo l'addebito per il dirigente Aieta Antonio per responsabilità oggettiva per i disordini in qualità di accompagnatore ufficiale, non previsto da alcuna norma del codice di rito. Lo stesso dicasi per la squalifica del capitano Schifino Damiano, per avere consentito che altri calciatori della sua squadra insieme ai dirigenti spintonassero l'arbitro "con comportamento offensivo e tentativo di aggressione", laddove all'art.3, comma 2, CGS, si specifica che iI calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ma esclusivamente per gli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati, non per atteggiamenti intimidatori, minacce o offese. Peraltro non risulta che il direttore di gara abbia chiesto la sua collaborazione al fine di sedare i presunti disordini. P.Q.M. preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara del calciatore DI LORENZO Antonio; nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato: -annulla la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti- Campioni del 8.12.2013 con il punteggio di 0-3, comminata alla società Geppino Netti; -revoca la squalifica al calciatore SCHIFINO Damiano; -revoca la inibizione a carico del dirigente AITA Antonio; -rigetta nel resto; -dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante; -dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara Geppino Netti – Campioni - Campionato di 2^Categoria.
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