F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDO MANOCCHIO (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), DOMENICO STALLONE (Consigliere e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa – (nota n. 2974/294 pf 13- 14/SP/blp del 12.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDO MANOCCHIO (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), DOMENICO STALLONE (Consigliere e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 2974/294 pf 13- 14/SP/blp del 12.12.2013). Con atto del 12 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Guido Manocchio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, il Sig. Domenico Stallone, consigliere d’amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ed il Sig. Alessandro Tentoni, consigliere d’amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore. Tra la data del deferimento in questione e l’odierna riunione, precisamente in data 17 dicembre 2013, il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Fallimentare, ha dichiarato il fallimento della Società marchigiana, nominando quali curatori il Dott. Franco Zazzetta, il Dott. Emidio Verdecchia e l’Avv. Walter Gibellieri. Nei termini previsti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie difensive i signori Guido Manocchio, Domenico Stallone e Alessandro Tentoni, oltre alla curatela del Fallimento Ascoli Calcio Spa Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione all’illecito disciplinare loro ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Guido Manocchio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); b) al Sig. Domenico Stallone, consigliere d’amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); c) al Sig. Alessandro Tentoni, consigliere d’amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); d) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione La documentazione versata in atti e le prove raccolte dalla Procura federale consentono di accertare la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Contrariamente a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), la Società Ascoli Calcio 1898 Spa entro il termine del 16 ottobre 2013, non è stata in grado di documentare il pagamento della ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2013. Sul punto assume valore probatorio indiscutibile e decisivo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. la quale, nella riunione del 25 novembre 2013, esaminato il report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per lo svolgimento dei controlli, ha riscontrato nei confronti della Società marchigiana il permanere del mancato pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps in questione. Le deduzioni difensive contenute nella memoria versata in atti dalla curatela del fallimento Ascoli Calcio 1898 Spa non possono trovare accoglimento atteso e considerato che il permanere del mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013 integra la violazione della fattispecie prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS Relativamente alla memoria difensiva depositata dai componenti del vecchio Consiglio di amministrazione della Società marchigiana deve trovare accoglimento l’argomentazione difensiva secondo la quale i Signori Domenico Stallone ed Alessandro Tentoni non disponevano delle facoltà di adempiere a quanto contestato dalla Procura federale; ciò risulta pienamente dal verbale di assemblea ordinaria del 30.9.2013 e relativa delibera, dalla quale si evince che la facoltà di cui sopra era rinvenibile solamente in capo al Signor Guido Manocchio, nominato Presidente del CdA nel corso della predetta assemblea. Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni: al Sig. Guido Manocchio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Proscioglie dagli addebiti contestati i Sig.ri Domenico Stallone e Alessandro Tentoni.
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