COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. GUARDEGE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORCHIANO – GUARDEGE DISPUTAT A PORCHIANO IL 30.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 05.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA: ALL’ALLENATORE PROPSERI CRISTIANO FINO AL 15/04/2014; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GIUSTI FLAVIANO PER DIECI GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TOROLLI CLAUDIO PER DIECI GARE; L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 500,00; RICHIESTA ALTRESI’ L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. GUARDEGE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORCHIANO - GUARDEGE DISPUTAT A PORCHIANO IL 30.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 05.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA: ALL’ALLENATORE PROPSERI CRISTIANO FINO AL 15/04/2014; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GIUSTI FLAVIANO PER DIECI GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TOROLLI CLAUDIO PER DIECI GARE; L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 500,00; RICHIESTA ALTRESI’ L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.C. Guardege, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Commissione dispone la riunione per connessione dei due reclami proposti dalla società. Ciò premesso si rileva quanto segue. In merito all’omologazione della gara per asseriti errori tecnici, l’arbitro ha precisato che il rientro in campo del nr.7 del Porchiano, allontanatosi per indossare il parastinchi, è avvenuto previa sua autorizzazione. Ha altresì precisato che il goal realizzato su calcio di rigore dal Porchiano era sicuramente regolare, in quanto il calciatore che aveva tirato il rigore mandando la palla sulla traversa l’ha nuovamente colpita soltanto dopo che la palla stessa era stata toccata dal portiere avversario nel tentativo di allontanarla. Non sussistendo gli errori tecnici prospettati dalla società reclamante la gara è da ritenere conseguentemente regolare e, pertanto, omologabile con il risultato acquisito sul campo. Quanto ai comportamenti dei tesserati, l’arbitro ha integralmente confermato gli insulti a sfondo razziale nonché le minacce pronunciate nei suoi confronti dall’allenatore Propseri Cristiano. Ha altresì confermato l’insulto razziale pronunciato nei suoi confronti dal calciatore Torolli, mentre ha precisato che il calciatore Giusti lo ha offeso con frasi prive di contenuto razziale. L’arbitro ha infine ribadito l’aggressione subita da parte di un sostenitore del Guardege, che entrato in campo scavalcando la recinzione lo afferrava al braccio, senza procuragli dolore. A tale riguardo la Commissione ritiene meritevole di conferma la sanzione inflitta dal G.S. all’allenatore Prosperi, mentre riduce a sette giornate la squalifica del calciatore Torolli ed a due giornate quella del calciatore Giusti. Si ritiene infine equo contenere ad €. 300,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società, attesa anche l’assenza di sostanziali pregiudizi subiti dal direttore di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce: a sette giornate la squalifica inflitta al calciatore Torolli Claudio ed a due giornate la squalifica a carico del calciatore Giusti Flaviano; ad €. 300,00 l’ammenda a carico della società. Conferma nel resto le impugnate decisioni del G.S. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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